Attraverso il mod. OT24, il datore di lavoro chiede la riduzione del tasso di premio INAIL per l’adozione di misure della sicurezza sul lavoro che siano migliorative rispetto agli adempimenti base contenuti nel DLgs. 81/2008 (da ora T.U. Sicurezza). La scadenza del termine di presentazione, esclusivamente tramite canale telematico, è prevista, secondo la tariffa dei premi attualmente in vigore, al prossimo 28 febbraio. Poiché l’INAIL non ha diramato disposizioni diverse, come accaduto per l’autoliquidazione con la circolare n. 1/2019, si può supporre che la scadenza rimanga invariata. Per quanto concerne il modello, l’assenza di indicazioni fa intuire che quello licenziato nell’estate dell’anno 2018 sia già compatibile con la nuova tariffa dei premi che, da quanto si desume dalla legge di Bilancio 2019, avrà decorrenza 01.01.2019. Inoltre, la circostanza che sia attivo il servizio telematico necessario per la trasmissione del Mod. OT24, fa supporre che la riduzione in questa forma sarà presente anche per l’anno 2019. Data la premessa relativa alla nuova tariffa dei premi, stabilita la valenza del modello OT24 in uso, vediamo quali sono le condizioni per l’accesso al beneficio sulle quali la nuova tariffa potrebbe intervenire parzialmente. Condizioni legate al periodo di attività Nel silenzio delle disposizioni, si può supporre che continui ad essere necessario il periodo minimo del biennio completo per poter accedere al beneficio. Dato per assunto il biennio, possono trasmettere il modello OT24 i datori di lavoro che abbiano iniziato almeno una lavorazione con una data uguale o minore al 2 gennaio 2017 (la circolare INAIL n. 2/1989 ha assunto che il 2 gennaio sia assimilato al 1°). Condizioni legate agli interventi Data la conferma del modello, reso noto lo scorso anno, per l’accesso alla riduzione il datore di lavoro deve autocertificare l’applicazione delle misure minime previste dal T.U. Sicurezza e dichiarare quali sono gli interventi migliorativi, adottati entro il 31 dicembre 2018, tali da poter raggiungere il punteggio minimo di 100. Gli interventi migliorativi dichiarati devono essere sostenuti tramite l’invio della relativa documentazione probatoria. Punti di attenzione - In presenza di certificazione il soggetto certificatore deve essere iscritto Accredia, o presso altri soggetti certificatori riconosciuti, il logo dei quali deve essere presente sul certificato insieme all’indicazione della scadenza di questo che non deve essere minore del 31.12.2018 - In presenza di certificato emesso da soggetti non accreditati, deve essere inviata la documentazione probatoria delle procedure adottate - Non possono essere prodotte le certificazioni ottenute dopo il 31.12.2018 (si suppone sia possibile ricadere in altre ipotesi di adozione di SGLS od indicare i singoli interventi tali da raggiungere il punteggio minimo di 100 allegando la documentazione probatoria) Non sono state apportate modifiche alla generalità, trasversalità e settorialità degli interventi come declinate nel Modello OT24. Altre condizioni per l’ammissione al beneficio Ipotizzando la conferma delle condizioni collegate alla Tariffa dei Premi INAIL, ci sono altri adempimenti che esulano da questa e che devono essere preliminarmente rispettati. Le condizioni esposte in merito al “periodo” ed agli “interventi”, sono tecniche, quindi successive all’obbligo di essere nella condizione di regolarità contributiva ovvero nella possibilità di chiedere ed ottenere un DURC regolare. Si rammenta che le condizioni preliminari per chiedere il DURC sono: - L’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (deve essere inviata alla DTL competente apposita autocertificazione valida per tutte le riduzioni di premi o contributi) - Il rispetto dei CCNL applicati. Le disposizioni in vigore impongono all’INAIL di verificare la regolarità contributiva tramite DURC al momento della trattazione della domanda. La regolarità deve essere mantenuta per tutto il periodo di fruizione del beneficio. Revoca Qualora le modalità di gestione della riduzione non dovessero essere stravolte dalla nuova tariffa dei premi (date le premesse non se ne vedrebbe la ragione), l’INAIL potrà revocare in qualsiasi momento il beneficio (nei limiti imposti dalla prescrizione). La revoca potrebbe avvenire per motivi tecnici legati alla non conformità fra documentazione e l’intervento dichiarato, od amministrative nella ipotesi di irregolarità o di verbali ispettivi che evidenzino il mancato rispetto dei CCNL applicati. La revoca produce effetti diversi a seconda che sia effettuata prima o dopo la fruizione della riduzione; in questa seconda ipotesi verranno applicate anche le sanzioni civili per omissione. Particolare gravità riveste la falsa dichiarazione relativa agli interventi indicati (interventi dichiarati ma non effettuati) poiché, oltre ad essere applicata la fattispecie della evasione per il calcolo della sanzione civile, ricorre per l’INAIL l’obbligo di inviare una segnalazione per violazione delle norme relative all’autocertificazione. Osservazioni finali Data la possibilità di inoltrare i modelli OT24, si può supporre che, almeno da questo punto di vista, la nuova tariffa dei premi, che avrà decorrenza dal 01.01.2019, non dovrebbe procurare stravolgimenti. Poiché la percentuale della riduzione è legata al numero dei lavoratori-anno, non resta che verificare se la nuova tariffa modificherà uno o tutti e due questi elementi.