Il ministero delle Infrastrutture, con nota del 3 gennaio 2019, interviene sul nuovo mercato delle attestazioni di corrispondenza dei contratti di locazioni agli accordi territoriali per accedere alla riduzione del 25% di Imu e Tasi prevista per gli immobili locati a canone concordato. Con Dm 16 gennaio 2017 sono stati individuati i criteri generali per la realizzazione degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato. In particolare, l’articolo 1, comma 8, prevede che le parti contrattuali possano essere assistite a loro richiesta dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Se le parti decidono di non farsi assistere è prevista comunque un’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale, «anche con riguardo alle agevolazioni fiscali». Tale attestazione deve essere fornita da parte di «almeno una organizzazione firmataria dell’accordo». Proprio quest’ultima precisazione ha dato luogo alla richiesta di chiarimenti da parte di un Comune, il quale aveva ricevuto un’attestazione da un’organizzazione degli inquilini non firmataria dell’accordo territoriale. Ad avviso di tale organizzazione, la legittimità del proprio operato derivava dall’aver dichiarato unilateralmente al Comune la propria adesione all’accordo locale, essendo peraltro tra le organizzazioni sottoscrittrici della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016. In particolare, il Comune formulava al ministero due quesiti chiedendo se le agevolazioni debbano ritenersi condizionate all’attestazione di rispondenza effettuata esclusivamente da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, e se le organizzazioni non firmatarie possano rilasciare le attestazioni semplicemente notificando al Comune una propria unilaterale adesione all’accordo territoriale, senza un preventivo assenso o intensa con le altre organizzazioni firmatarie. Il Ministero conferma quanto previsto nel Dm ovvero che la spettanza delle agevolazioni fiscali «restano condizionate alla prevista attestazione di rispondenza da rilasciarsi da parte di almeno una delle associazioni firmatarie dell’accordo territoriale». Sulla possibilità per un organizzazione non firmataria di rilasciare l’attestazione ad avviso del Ministero «è opportuno che la richiesta di adesione all’accordo territoriale sia condivisa dalle organizzazioni firmatarie mediante apposita clausola interpretativa».