Tema posto al centro dell’attenzione del legislatore, con la legge di Bilancio 2024, è la riduzione del cuneo fiscale ovvero dell’incidenza percentuale delle trattenute sulla retribuzione lorda dei lavoratori. Oltre alla rimodulazione delle aliquote IRPEF, anche per quest’anno la volontà del legislatore è di andare a ridurre il cuneo mediante una misura generalizzata (esonero parziale dal contributo IVS) e una misura ad hoc per le lavoratrici con almeno 2 figli. Esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori In continuità con la misura già adottato per il 2023 dalla legge di Bilancio prima e dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023) poi, viene previsto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 un esonero parziale sulla quota di contribuzione IVS del lavoratore nella misura pari al 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero viene incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale attestandosi pertanto al 7% qualora la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Riconfermato anche per il 2024 che: - il beneficio spetta ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico; - resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33% totale). Sì evidenza però che rispetto alla misura agevolata prevista per il 2022 dalla legge di Bilancio, per il 2024 ai fini del calcolo, i massimali mensili di riferimento (2.692 e 1.923 euro) dovranno essere considerati al netto del rateo di tredicesima ovvero che l’importo della tredicesima non rileverà per la quantificazione della retribuzione imponibile considerata limite di spettanza dell’esonero e la stessa tredicesima non beneficia della riduzione contributiva (nel 2023 l’esonero sulla tredicesima è invece applicabile). In attesa dell’entrata in vigore per legge e di ulteriori chiarimenti applicativi da parte dell’INPS, si ritiene applicabile quanto già disposto dall’Istituto ovvero: - la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, con la conseguenza che la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro. - l’esonero contributivo, riguardante il lavoratore, sarà cumulabile con gli esoneri previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro. Decontribuzione ad hoc per lavoratrici madri In aggiunta alla decontribuzione generalizzata sopra analizzata e collegata all’ammontare di retribuzione imponibile percepita, viene prevista un ulteriore decontribuzione sul 100% dei contributi IVS, ma nel limite di 3.000 euro all’anno, a carico delle lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato: - con 3 o più figli per i periodi di paga gennaio 2024 - dicembre 2026; - con 2 figli ma in misura sperimentale per il solo anno 2024. L’esonero contributivo: - spetta nel limite massimo di 3.000 euro all’anno che saranno da riproporzionarsi su base mensile (250 euro mese); - non spetta alle lavoratrici domestiche. La misura viene riconosciuta alle lavoratrici madri con 3 o più figli per il periodo di paga gennaio 2024 - dicembre 2026 e fino al compimento del 18° anno di età del figlio (dei 3 minimi) più piccolo. Quale ulteriore misura sperimentale, ma per il solo periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, viene prevista l’estensione dell’esonero anche alle lavoratrici madri di 2 figli, sempre a condizione che siano titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e la misura spetta fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Anche in tale caso viene previsto un massimale che non può eccedere i 3.000 euro annui. Per espressa previsione di legge, la decontribuzione prevista per le lavoratrici dipendenti con figli si integra con quella che è la proroga dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto anche per l’anno 2024. Esonero parziale contributi IVS lavoratore Esonero lavoratrici con 3 o più figli Esonero lavoratrici con 2 figli Periodo di applicazione Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 Periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 Tipologie di rapporti Rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico Contratti a tempo indeterminato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico Misura prevista Esonero: - del 6% sulla retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore, qualora essa non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro; - del 7% qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro Esonero dal 100% dei contributi IVS a carico lavoratore nel limite di 3.000 euro su base annua da riproporzionarsi su base mensile Limite massimo esonero annuo 3.000 euro (250 euro riparametrato su base mensile) Esempi di calcolo Ipotizziamo di calcolare quanto si riduce il cuneo fiscale ipotizzando i seguenti scenari per una lavoratrice con un imponibile lordo mese di 2.000 euro: - 1° ipotesi: nessun esonero contributivo e applicazione aliquota IVS piena del 9,19% - 2° ipotesi: applicazione dell’esonero contributivo IVS 2024 del 6%; - 3° ipotesi: applicazione dell’ulteriore esonero contributivo IVS del 100% previsto per il solo 2024 per lavoratrici madri con 2 figli con limite di esonero a 250 euro mese. Per questione di schematizzazione per il calcolo si è ipotizzata l’aliquota IRPEF del 23% prevista fino a 28.000 euro come ipotesi 2024 e senza considerare alcuna detrazione per lavoro dipendente. Senza esonero con aliquota ordinaria Con esonero parziale IVS Con esonero totale IVS lavoratrice madre di 2 figli Retribuzione imponibile previdenziale mese 2.000 euro 2.000 euro 2.000 euro Aliquota contributiva IVS c/lavoratore 9,19% 3,19% 0 Contributi INPS dovuti 183,80 euro 63,80 euro - euro Imponibile fiscale 1.816,20 euro 1.936,20 euro 2.000,00 euro Aliquota Irpef 23% 23% 23% IRPEF dovuta 417,73 euro 445,33 euro 460,00 euro Netto 1.398,47 euro 1.490,87 euro 1.540,00 euro Incidenza cuneo 30% 25% 23%