Prende corpo la disciplina voluta dal Governo a modifica della struttura e dei requisiti di spettanza del bonus Renzi (o bonus IRPEF), volta ad ampliare la platea dei beneficiari e ridurre il cuneo fiscale in favore dei lavoratori subordinati. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 il decreto legge 05/02/2020, n. 3 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”. Beneficiari Il bonus spetta ai soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilati, la cui imposta lorda, calcolata sul complessivo reddito di lavoro dipendente per ciascun periodo d’imposta, risulta essere superiore alla detrazione di lavoro spettante ma al di sotto della soglia stabilita dalla legge. Le categorie di soggetti potenzialmente beneficiarie della nuova detrazione sono le seguenti: - Lavoratori dipendenti - Soci di cooperative - Lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi - Titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale - Collaboratori coordinati e continuativi - Sacerdoti - Lavoratori socialmente utili - Percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI. Tempi e modalità di erogazione Il sostituto d’imposta mensilmente deve presumere il reddito annuale del dipendente sulla base delle informazioni in suo possesso riguardo le condizioni contrattuali e sulla base di eventuali ulteriori dati reddituali forniti dal lavoratore. L’ammontare del credito è rapportato all’effettivo periodo di lavoro prestato nell’anno. L’importo del credito riconosciuto al dipendente va riportato nella CU relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuta l’erogazione. Il credito fiscale viene riconosciuto direttamente dal sostituto di imposta, datore di lavoro o committente, che è tenuto ad erogarlo in maniera automatica e senza necessità di alcun adempimento preventivo o richiesta formale da parte del lavoratore. Il lavoratore è invece tenuto ad informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio. L’erogazione del bonus effettuata dal sostituto d’imposta viene recuperata attraverso la compensazione con tutte le tipologie di tributo esponibili in F24, ex D. Lgs. 241/97, indipendentemente dalla loro natura. Non cambia il codice tributo da esporre per la compensazione in F24 del bonus erogato, che è il 1655. Da gennaio a giugno 2020 Ai fini della determinazione delle soglie di reddito di riferimento, non deve essere considerata l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze. Il bonus spettante è pari ad 960 euro, pari dunque a 80 euro mensili. Restano esclusi i lavoratori che percepiscono redditi di lavoro fino ad un limite massimo di euro 8.000, per i quali le detrazioni di lavoro spettanti sono tali da azzerare l’IRPEF lorda dovuta. Il limite massimo di reddito complessivo per poter accedere al bonus in misura piena è pari a 24.600 euro, la soglia reddituale superata la quale si perde totalmente il diritto al credito, che diviene pari a 26.600 euro. Il bonus spetta dunque: - nella misura intera, pari a 960 euro annui, a condizione che il reddito lordo annuo complessivo, conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, non superi i 24.600 euro; - in misura decrescente fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 26.600 euro di reddito, secondo la seguente proporzione: (26.600 - reddito complessivo)/2.000. I lavoratori rientranti nella fascia di reddito complessivo compresa tra euro 24.600 ed euro 26.600 hanno diritto ad un bonus IRPEF che decresce da euro 960, a fronte dell’innalzamento della soglia limite per accedere al beneficio in misura piena. Da luglio 2020 Il decreto legge per il taglio del cuneo fiscale pubblicato in Gazzetta Ufficiale sui redditi percepiti dai lavoratori dipendenti provvede alla rideterminazione del bonus IRPEF introducendo una ulteriore detrazione. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura: a) 600 euro, se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro; b) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo risultante dal seguente (35.000 euro - reddito complessivo) / 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. Il beneficio dunque: - è pari a 100 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro; - è pari a 80 euro mensili per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro; - diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro. Applicazione sperimentale per le detrazioni L’ulteriore detrazione dall'imposta lorda di cui ai punti b) e c) si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, cui dovrebbe far seguito una revisione del sistema delle detrazioni fiscali. Il sostituto d’imposta deve procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro. Procedura di applicazione A) Fino al mese di giugno 2020, il sostituto d'imposta deve innanzitutto verificare la natura del reddito erogato e determinare il reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta, senza considerare i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività. L’importo del bonus è pari a: - 80 euro mensili per reddito complessivo fino a 24.600 euro; - 80 euro mensili riproporzionati in funzione del rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. B) Dal mese di luglio 2020, il sostituto d'imposta deve procedere ad una nuova verifica del reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta. L’importo del bonus è pari a: - 100 euro mensili se il reddito complessivo non supera i 28.000 euro; - 80 euro mensili, aumentati del prodotto tra 20 euro e l’importo risultante dal seguente (35.000 euro - reddito complessivo) / 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; c) se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. Fino al 30 giugno 2020 Dal 1° luglio 2020 Reddito annuo complessivo Bonus IRPEF Reddito annuo complessivo Bonus IRPEF Da 0 a 8.174 0 Da 0 a 8.174 0 Da 8.175 a 24.600 960 Da 8.175 a 28.000 600 Da 24.600 a 26.600 960 x (26.600 – RC*)/2.000 Da 28.000 a 35.000 480 + 120 x (35.000 – RC*)/7.000 Oltre 26.600 0 Da 35.000 a 40.000 480 x (40.000 – RC*)/5.000 - - Oltre 40.000 0 Esempio di calcolo – fino al 30 giugno 2020 A) reddito complessivo: 24.000 euro Bonus spettante: 960 euro Giorni detrazioni = 365 Importo del credito giornaliero € 960/365 = 2,63 2,63 x n. Giorni del mese = importo del credito mensile spettante Es. Maggio € 2,63*31 = 81,53 Giugno € 2,63*30 = 78,90B) reddito complessivo: 28.500 euro Bonus spettante: 0 euro< Esempio di calcolo dal 1° luglio 2020 A) Reddito complessivo: 24.000 euro Bonus spettante: 600 euro Giorni detrazioni = 183 Importo del credito giornaliero € 600/183 = 3,27 3,27 x n. Giorni del mese = importo del credito mensile spettante Es. Luglio € 3,27*31 = 101,63 Settembre € 3,27*30 = 98,10B) Reddito pari a 28.500 euro Bonus spettante: € 480+ 120 x (35.000-28.500)/7000) = 591,42 Giorni detrazioni = 183 Importo del credito giornaliero € 591,42/183 = 3,23 3,23 x n. Giorni del mese = importo del credito mensile spettante Es. Luglio € 3,23*31 = 100,18 Settembre € 3,23*30 = 96,9 C) Reddito pari a 38.000 euro Bonus spettante: € 480 x (40.000-38.000)/5.000) = 192 Giorni detrazioni = 183 Importo del credito giornaliero € 192/183 = 1,04 1,04 x n. Giorni del mese = importo del credito mensile spettante Es. Luglio € 1,04*31 = 32,24 Settembre € 1,04*30 = 31,2 Bonus IRPEF - Importi 2020 Reddito complessivo Ulteriore detrazione annuale Ulteriore detrazione mensile 8.000 0 0 8.200 600 100 28.000 600 100 29.000 583 97 30.000 566 94 31.000 549 91 32.000 532 89 33.000 515 86 34.000 497 83 35.000 480 80 36.000 384 64 37.000 288 48 38.000 192 32 39.000 96 16 40.000 0 0