Con l’ordinanza n. 10298 depositata il 12 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del valore del bene mediante pagamento della sostitutiva, in prospettiva di un risparmio, in caso di futura cessione, non rientra tra le dichiarazioni di scienza ma tra le manifestazioni di volontà irretrattabili. Non sussistono, pertanto i presupporti per il rimborso, neppure a favore degli eredi del contribuente che aveva versato l’imposta sostitutiva. IL FATTO Una contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata dal de cuius a seguito di una rivalutazione delle partecipazioni in alcune società, effettuata dallo stesso ai sensi della L. n. 448/2001. L’erede riteneva di avere diritto alla restituzione atteso che gli effetti e l’utilità sostanziale della rivalutazione fossero venuti meno per morte del contribuente. L’Ufficio, al contrario, deduceva la irrevocabilità dell’opzione esercitata per avvalersi della rivalutazione. Il ricorso veniva accolto in primo grado. L’Ufficio proponeva appello avverso la decisione di primo grado, che veniva rigettato. L’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo che i giudici d’appello avessero errato nel ritenere che il decesso del contribuente che si era avvalso della rivalutazione, comportasse sostanzialmente un’inutilità della stessa, dovendo gli eredi assumere quale valore delle partecipazioni, quello indicato nella dichiarazione di successione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio decidendo nel merito. Per la Suprema Corte, il pagamento effettuato dal contribuente (in conseguenza di una libera scelta di versare la sostitutiva per la rivalutazione) rappresenta un’imposta volontaria all’esito di un’opzione. Tale scelta è eseguita nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio dell’imposizione ordinaria altrimenti dovuta. In cambio, l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale. Di conseguenza, l’evento morte non priva di causa giuridica il pagamento dell’imposta (versata sia a rate, che in un’unica soluzione) a suo tempo effettuato. Solo un evento successivo ed imprevedibile potrebbe rendere inutiliter data detta scelta. Secondo i giudici di legittimità tale principio è peraltro coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di plusvalenze: anche in questo caso, infatti, la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso la perizia giurata di stima e versare l’imposta sostitutiva, non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento successivo e imprevedibile come il decesso. Si determina infatti, in tutti i casi descritti, l’irreversibile perfezionamento dell’obbligazione tributaria per cui il contribuente non può più ottenere il rimborso delle somme corrisposte.