Inail - Nota operativa n. 866 del 23 gennaio 2020 L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 866 del 23 gennaio 2020 con cui fornisce le istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni che hanno esteso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (riders). Dunque, la tutela assicurativa INAIL è estesa, a partire dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività. Soggetti tenuti all’obbligo assicurativo Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto, dal 1° febbraio 2020, agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro: - se non già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, trasmissione all’Istituto, mediante modalità telematiche, contestualmente alla data d’inizio delle attività, della denuncia di iscrizione, fornendo le informazioni utili alla valutazione del rischio e al calcolo del premio assicurativo, per tutte le attività svolte, tra le quali l’attività di consegna dei beni per conto altrui; - qualora, invece, l’impresa committente sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale, la stessa è tenuta a presentare la denuncia di variazione delle attività, comunicando le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio rispetto a quello già coperto dall’assicurazione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo, con riferimento all’attività di consegna di beni per conto altrui avvalendosi di lavoratori autonomi precedentemente non denunciati. L’attività in questione viene classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi INAIL, che esplicitamente prevedono, in detta voce, il Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante, nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto. La violazione dei termini indicati configura evasione dell’obbligo assicurativo, con applicazione delle sanzioni civili previste dalla vigente normativa. Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe Inail e della retribuzione giornaliera convenzionale come sopra determinata, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato. Successivamente alla presentazione della denuncia di iscrizione o di variazione, l’azienda riceverà, via PEC, a seconda della diversa fattispecie di denuncia, il certificato di assicurazione e conteggio dei premio, oppure il certificato di variazione e conteggio del premio, con l’indicazione dell’importo del premio anticipato da versare per il 2020 tramite F24 entro la scadenza indicata nel certificato stesso. Per gli anni successivi al primo, il committente liquiderà direttamente i premi relativi alla regolazione dell’anno precedente e alla rata anticipata per l’anno in corso, sulla base del numero complessivo delle giornate effettivamente lavorate da tutti i riders. Denunce di infortunio o di malattia professionale e prestazioni dovute L’impresa che utilizza la piattaforma anche digitale ha l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale. In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte, l’impresa deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge. In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa. Ai fini degli adempimenti della impresa, uno specifico obbligo è posto a carico del lavoratore autonomo obbligato, a dare immediata notizia al committente che utilizza la piattaforma anche digitale di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, o a denunciare la malattia professionale. Per assolvere a tale obbligo, il lavoratore autonomo deve fornire alla rispettiva impresa il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. L’obbligo di denuncia di infortunio e l’obbligo di denuncia di malattia professionale da parte della medesima impresa di delivery decorrono dalla data in cui gli sono stati comunicati gli estremi del certificato medico. Non ottemperando a tale obbligo, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.