In ossequio al principio di alternatività Iva/Registro all’atto enunciato nel ricorso per decreto ingiuntivo va applicata l’imposta d’atto in misura fissa se le relative operazioni sono già state assoggettate ad Iva; rientra in tale fattispecie l’indicazione nel procedimento monitorio delle nuove date di scadenza dei pagamenti delle fatture rimaste in sospeso in quanto atto unilaterale senza alcun effetto accrescitivo o diminutivo dei crediti complessivamente fatti valere. Questo il principio sancito dalla Ctr Lombardia nella sentenza n. 1113 dell'11 marzo 2019. Una ulteriore conferma, con doppia conforme, dei giudici milanesi sull’enunciazione di atto nell’ambito del procedimento monitorio qualificato dai giudici non come novazione di un rapporto ma quale atto di ricognizione di debito, consistente in una mera dichiarazione di scienza che conferma la sussistenza di un rapporto preesistente e che, se relativo ad operazioni già assoggettate ad Iva, ricade nell’ambito di applicazione del principio di alternatività Iva/Registro con tassazione fissa e non proporzionale. IL FATTO La vicenda concerneva l’impugnazione da parte di una Srl di un avviso tramite il quale l’Ufficio, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, liquidava una maggiore imposta di registro (proporzionale e non fissa) sull’enunciazione di un atto, considerato avente natura dichiarativa, contenente, in particolare, l’indicazione delle scadenze di fatture rimaste in sospeso, con i relativi assegni in pagamento nonché l’indicazione per la emissione di ricevute bancarie a saldo di altre fatture, con le rispettive scadenze. La ricorrente aveva eccepito l’illegittimità della ripresa invocando il principio di alternatività Iva-Registro e quindi che la tassazione era in misura fissa in quanto l’atto enunciato dall’Amministrazione finanziaria, e da quest’ultima sottoposto ad autonoma registrazione in misura proporzionale, non aveva natura novativa del rapporto principale e come tale veniva attratto dal regime impositivo della condanna al capitale degli importi già soggetti ad Iva. L’Ufficio, invece, chiedeva la conferma della liceità della propria condotta in quanto si era in presenza di autonome dichiarazioni, esplicitate anche con un piano di rientro, in cui la parte debitrice riconosceva quanto legittimamente dovuto alla parte ricorrente, dovendosi pertanto applicare l’imposta proporzionale sull’importo riconosciuto con atto avente natura autonoma ai fini del registro. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso in ossequio al citato principio di alternatività Iva/Registro qualificando l’atto enunciato, dal punto di vista fiscale, non come novativo del rapporto economico sottostante sottoposto a fatturazione e pertanto con applicazione della conseguente Iva. LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA La Ctr decide di confermare la sentenza di primo grado con ulteriori argomentazioni. Il Collegio regionale richiama preliminarmente e a supporto della motivazione sia l’articolo 40 Tur (principio di alternatività Iva/Registro) che l’articolo 1988 del Codice civile il quale chiarisce come «la ricognizione di debito va qualificata come mera dichiarazione di scienza con la quale si “conferma” la sussistenza di un rapporto preesistente, sorto in relazione a precedenti contratti stipulati tra le parti, con l’effetto che detta dichiarazione non genera (né può generare per essere tale) una nuova obbligazione, bensì rappresenta un semplice riconoscimento degli effetti economici di questi ultimi atti»; la stessa Corte di Cassazione ha precisato come la ricognizione di debito, non essendo un atto avente a oggetto contenuto patrimoniale, è di per sé da sottoporre a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, tanto più nel momento in cui l’operazione sottostante cui si riferisce sia soggetta a Iva, giacché l’esclusione dall’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale sarebbe nondimeno «preclusa» per il più volte citato principio di alternatività (Cassazione, sezione tributaria, 11 gennaio 2018, n. 481). La fattispecie in esame, secondo i giudici ed alla luce dei richiamati principi, era da inquadrare non già nell’enunciazione di un atto (scrittura) avente natura dichiarativa (dichiarazione di scienza) e novativa del rapporto bensì di un atto unilaterale riportante unicamente l’indicazione delle nuove date dei pagamenti delle fatture, senza alcun effetto accrescitivo o diminutivo dei crediti complessivamente fatti valere in via monitoria.