Doppia verifica sulla rilevanza penale per potere contestare il reato di riciclaggio. Una per l'ordinamento straniero e una per quello italiano. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 23190 del 27 maggio 2019. IL FATTO I giudici si sono trovati davanti all'impugnazione del Pubblico ministero contro l'ordinanza del riesame che aveva annullato il provvedimento di sequestro disposto nei confronti due indagati per riciclaggio. In discussione l'opacità della provenienza di somme di denaro fatte rifluire dalla Spagna in Italia e per le quali si sospettava un possibile illecito fiscale. Per il ricorso il giudizio di legittimità della condotta a monte dell'ipotizzato riciclaggio, se commessa in territorio estero, dovrebbe essere parametrata sulla legge italiana. Con la conseguenza che dovrebbe essere il giudice italiano a dover procedere a un'eventuale diversa valutazione di un fatto giudicato dall'autorità giudiziaria straniera, procedendo in questo odo a una sorta di revisione di fatto delle decisioni definitive del giudice straniero. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Per la Cassazione, però, non è questa la linea interpretativa che deve essere seguita: il fatto che costituisce il presupposto del delitto di riciclaggio può anche essere un illecito fiscale commesso all'estero, ma questo deve avere rilevanza penale per l'ordinamento straniero. Una volta stabilita quest'ultima, sarà compito del giudice italiano verificare la contestuale importanza penale anche per il nostro ordinamento. Solo allora l'autorità giudiziaria nazionale potrà procedere considerando il fatto come presupposto del riciclaggio e lo potrà fare anche quando all'estero è stata disposta l'archiviazione per ragioni processuali però e non sostanziali, che escludano la rilevanza del fatto.