L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 188 del 12 giugno 2019 riguardante il trattamento, ai fini Iva, IRES e IRAP del ribaltamento ai consociati dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti da un Consorzio per l’esecuzione di Lavori e Servizi. IVA Nell’ipotesi in cui il rapporto tra Consorzio e i Consociati sia riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza, occorre applicare la disciplina di cui all’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, che qualifica come prestazione di servizi della stessa natura l’operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante. Nello specifico, nell’ipotesi in cui il Consorzio fatturi alla Stazione Appaltante i corrispettivi previsti dal contratto di appalto, a fronte dei Lavori e dei Servizi, le Società, a loro volta, secondo le rispettive quote di partecipazione al capitale, emettono fattura nei confronti del Consorzio, per un ammontare globale pari ai corrispettivi fatturati alla Stazione Appaltante. Quindi i costi, sono ripartiti tra i soci medesimi, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, attraverso l’emissione di apposite fatture. Le singole società consorziate, nelle fatture emesse per il ribaltamento dei compensi percepiti dal Contribuente, in relazione al valore dei lavori e dei servizi effettuati, devono applicare l’IVA con l’aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa società Consorzio alla stazione appaltante. Parimenti, alle somme addebitate dal Consorzio alle Società per il ribaltamento dei costi sostenuti per l’effettuazione dei lavori e dei servizi in argomento si applica il regime IVA previsto per i servizi acquistati dalla società consortile, mediante i contratti stipulati dalla stessa con le imprese socie consorziate o con i terzi. IRES e IRAP Anche in questo caso il rapporto tra la società consortile e i Consociati è riconducibile all’istituto del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che gli effetti giuridici delle operazioni poste in essere si producono direttamente in capo alla società consortile. Tra i propri ricavi vi è la quota fatturata in via diretta dei ricavi sia nei confronti della Stazione Appaltante sia nei confronti della Regione. Di conseguenza, oltre al c.d. ribaltamento dei costi sostenuti per l’esecuzione dell’opera, il conto economico della società consortile si alimenta anche con la rettifica dei predetti ricavi. Il caso di specie si caratterizza per la previsione per cui la società istante opera tutte le scritture di rettifica, considerando come contropartita direttamente le società consociate; in tal modo la costituzione dell’ATI non è in alcun modo valorizzata, anche sul piano contabile, in favore dell’attribuzione del margine dell’operazione in quota parte direttamente alle consociate. Il meccanismo consente di garantire la condizione di neutralità economica che tipicamente caratterizza i consorzi, ma anche le società consortili, laddove la causa del contratto societario è in ogni caso diversa dal conseguimento del lucro e deriva sostanzialmente dalla mera necessità organizzativa, di miglioramento dell’utilizzo delle risorse appartenenti a più imprenditori. Tutto ciò premesso, nel rispetto dei principi di carattere generale di inerenza e competenza, le predette componenti positive e negative concorrono alla formazione del reddito e, qualora rilevate in voci che compongono il valore della produzione netta, anche ai fini dell’IRAP. A tal riguardo, infatti, non incide la volontà delle parti di elidere il ruolo dell’ATI in favore delle società consociate che, in fatto, rappresentano il ruolo dei mandati, seppur senza rappresentanza, della società consortile.