La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2633 del 5 febbraio 2020, ha precisato che nella vendita dell’immobile, la responsabilità solidale tra tutte le parti contrattuali per l’imposta di registro, in caso di revoca dei benefici prima casa, venga meno esclusivamente se la revoca dipenda da un comportamento del solo acquirente. Al contrario, se la stessa derivi da elementi oggettivi, come la sussistenza delle caratteristiche di immobile di lusso, anche parte venditrice risponde dell’imposta. IL FATTO L’Ufficio emetteva un avviso di liquidazione per imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura ordinaria, avendo riscontrato che per una compravendita non erano sussistenti i requisiti per beneficiare delle agevolazioni prima casa: nello specifico trattavasi di immobile di lusso, avendo una superficie superiore ai 240 mq. L’atto impositivo era notificato sia a parte acquirente che venditrice, responsabili in solido dell’imposta. Il venditore proponeva ricorso, accolto dalla CTP con decisione confermata in appello. La CTR, infatti, rilevava da un lato che le somme in questione potevano essere richieste solo agli acquirenti, dall’altro che dalla perizia tecnica prodotta dai contribuenti il bene aveva una superficie di soli 219 mq, non dovendosi considerare nel relativo conteggio, tra l’altro, i muri perimetrali. Proponeva quindi gravame l’Ufficio, ribadendo sia la sussistenza della causa di inaccessibilità all’agevolazione, sia la legittimazione passiva dei venditori. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia sotto un duplice profilo. In primo luogo, la CTR ha errato nel far riferimento, per il conteggio della metratura dell’immobile in questione, alla sola superficie calpestabile: per costante orientamento di legittimità, infatti, i muri perimetrali e divisori devono essere presi in considerazione, non essendo esclusi. Conseguentemente nella specie non vi erano i presupposti per fruire delle agevolazioni prima casa. Parimenti errata era l’esclusione della responsabilità di parte venditrice. La Suprema Corte ha infatti ribadito che la revoca dei benefici in questione comporta la responsabilità solidale di tutte le parti, compreso il venditore, salvo la stessa sia dovuta a circostanze esclusivamente imputabili ad un comportamento dell’acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza per usufruire del trattamento agevolato. Al contrario se la revoca deriva da elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, come ad esempio l’avere l’immobile caratteristiche di lusso, non vi è alcuna limitazione della responsabilità solidale tra parte venditrice ed acquirente. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza di appello.