Si aggiunge un nuovo tassello alla riforma fiscale: il Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2024 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo recante le disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, in attuazione dell’art. 10 della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023. Il provvedimento, secondo il testo fatto circolare prima del Consiglio dei Ministri, si compone di 11 articoli: Articolo Contenuto Riferimenti normativi 1 Imposta sulle successioni e donazioni D.Lgs. n. 346/1990 2 Imposta di registro D.P.R. n. 131/1986 3 Imposte ipotecaria e catastale D.Lgs. n. 347/1990 4 Imposta di bollo D.P.R. n. 642/1972 5 Tasse per i servizi ipotecari e catastali D.Lgs. n. 347/1990 6 Tributi speciali D.L. n. 533/1954 7 Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale D.L. n. 2/2006 D.L. n. 16/2012 8 Modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali R.D. n. 2153/1938 9 Disposizioni finali e abrogazioni === 10 Disposizioni finanziarie === 11 Entrata in vigore === Le modifiche più rilevanti riguardano l’imposta sulle successioni e donazioni e l’imposta di registro. Entrata in vigore L’art. 11 del decreto dispone che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, l’art. 10, comma 3, stabilisce che “le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data”. Dichiarazione di successione Lo schema di decreto legislativo sostituisce il comma 1 dell’art. 28, D.Lgs. n. 346/1990, relativo alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione, sancendo espressamente che la dichiarazione è presentata esclusivamente con modalità telematiche. Soltanto per i soggetti non residenti viene previsto che la dichiarazione può essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In realtà, si osserva che già oggi le istruzioni per la presentazione della dichiarazione di successione dispongono che la dichiarazione “va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate”, direttamente dal dichiarante o per il tramite degli intermediari abilitati o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni precisano che la presentazione cartacea del modello è consentita in via eccezionale unicamente ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica. Lo schema di decreto legislativo non interviene sul termine di presentazione della dichiarazione di successione, confermando, quindi, che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione. Il provvedimento prevede una semplificazione delle incombenze in capo al contribuente, mediante una riduzione dei documenti che devono essere allegati al modello e trasmessi all’Ufficio. Presupposto impositivo e trust Il decreto delegato riformula il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, stabilendo che il tributo si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, “compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”. Secondo la regola vigente (art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 346/1990) - che viene confermata - se il defunto o il donante è residente nel territorio dello Stato, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. In base al nuovo comma 2-bis, previsto dallo schema di decreto, per i trust e gli altri vincoli di destinazione l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. Il nuovo art. 4-bis, inserito dallo schema di decreto legislativo, prevede che i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, il beneficiario è tenuto a presentare apposita denuncia ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico dell’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986). Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari non sono soggetti all’imposta. Queste disposizioni, per espressa previsione, si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Pagamento dell’imposta di successione Modificando l’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 346/1990, viene stabilito, in modo innovativo, che i soggetti obbligati al pagamento “autoliquidano” l'imposta di successione in base alla dichiarazione, sulla base dello schema in vigore da anni per le imposte sui redditi (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973). Il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata “entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione” (art. 37, comma 1). Il contribuente potrà eseguire il pagamento dell’imposta autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il predetto termine e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di 12 rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa per omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997) e degli interessi. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a 1/3. Inoltre, se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Imposta di donazione Le modifiche all’imposta di donazione sono principalmente finalizzate a dare unitarietà alla norma. Viene inserita, tra l’altro, la previsione sulla detrazione delle imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione e in relazione ai beni esistenti, precisando che la detrazione può operare fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi. Viene mantenuta sostanzialmente inalterata invece la disciplina delle liberalità, prevedendo che l'accertamento delle liberalità indirette può essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi. Viene prevista l'esclusione da tassazione anche delle liberalità d'uso. Trasferimento di azioni o di quote Il beneficio dell’esclusione da imposta per il trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali soggetti IRES, spettante limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo del soggetto o integrato un controllo già esistente, si applica “anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti”. Presentazione telematica degli atti da registrare ai fini dell’imposta di registro Anche per gli atti da registrare da parte di privati possono essere previste, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, modalità telematiche di presentazione (prassi, comunque, già vigente, per taluni atti, mediante il portale dell’Agenzia) e modalità telematiche di registrazione. Denuncia di eventi successivi alla registrazione L’art. 19, comma 1, del Test Unico dell’imposta di registro prevede che l'avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono. Lo schema di decreto legislativo stabilisce che la denuncia di eventi successivi alla registrazione deve essere preceduta dall’autoliquidazione e dal pagamento del relativo importo. Cessione di aziende Tenuto conto che, secondo il principio di carattere generale, se una disposizione ha per oggetto più beni o diritti, per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano stati pattuiti corrispettivi distinti, il decreto legislativo, modificando l’art. 23, comma 4, D.P.R. n. 131/1986, definisce meglio le modalità di tassazione delle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. La norma sancisce che in tali casi si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. Pagamento dell’imposta di registro Anche per il pagamento dell’imposta di registro viene introdotto un meccanismo analogo a quello delle imposte sui redditi (autoliquidazione, controllo dell’Ufficio, eventuale avviso di liquidazione se vengono rilevati versamenti inferiori, possibilità di definire la contestazione con uno sconto sulle sanzioni), come si è già visto per l’imposta sulle successioni e donazioni. Registrazione di sentenze di condanna Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, la registrazione sarà eseguita “a prescindere dal pagamento dell’imposta”. L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi. Trasferimento di diritti edificatori Integrando l’art. 9 della Tariffa, parte prima, viene chiarito che il trasferimento di diritti edificatori, comunque denominati, è assimilato agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e, quindi, sconta l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3%. Lo schema di decreto legislativo prevede, inoltre, che il trasferimento di diritti edificatori è soggetto all’imposta ipotecaria in misura fissa (200 euro). Contratti preliminari Mediante la modifica dell’art. 10 della Tariffa, parte prima, la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria e il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'IVA vengono equiparati e assoggettati all’imposta proporzionale dello 0,50% (invece, gli acconti prezzo oggi scontano l’aliquota del 3%). In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo. Inoltre, viene specificato che nel caso in cui il contratto definitivo sia soggetto a un’aliquota minore, sulla caparra o sull’acconto prezzo troverà applicazione questa minore aliquota. Imposta di bollo Viene prevista una importante semplificazione per il pagamento dell’imposta di bollo sugli atti da registrare in termine fisso ai fini dell’imposta di registro, stabilendo che il tributo può essere assolto mediante modello F24, entro il termine previsto per la registrazione dell’atto e non più “fin dall’origine”.