Nella sentenza n. 3107 del 1° febbraio 2019 la Corte di Cassazione chiarisce che, in tema di estimo catastale, la motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile, già munito di rendita catastale, deve esplicitare se il nuovo classamento sia adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 336 della legge n. 311/2004, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso, l’analitica indicazione di esse; oppure se questo sia stato adottato, ai sensi del medesimo art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale di questa rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali, recando allora la specifica menzione dei suddetti rapporti e del relativo scostamento. Oppure, ancora, se l’atto sia stato emesso ai sensi dell’art. 3, comma 58 della Legge n. 662/1996 (conseguente alla richiesta del Comune, formulata all’Agenzia del territorio, di verifica del classamento in essere), in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell’unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, indicando la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe, che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento. Inoltre, la Suprema Corte precisa che in tema di revisione del classamento catastale di immobili urbani, la motivazione dell’atto, in conformità all’art. 3, comma 58, della legge n. 662/1996, non può limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio, bensì deve specificare, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge n. 212/2000, a quale presupposto la modifica debba essere associata, se al non aggiornamento del classamento o, invece, alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari, ed, in questa seconda ipotesi, l’atto impositivo dovrà indicare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di riclassamento, consentendo in tal modo al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nella successiva fase contenziosa conseguente alla richiesta di verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione.