Nel mese di marzo 2019 l’INPS ha rilasciato le indicazioni sulla programmazione dell’attività di vigilanza in agricoltura, tornando sulla disciplina e sui riflessi dell’adesione alla rete del lavoro agricolo di qualità sulla medesima. L’attività di vigilanza in agricoltura L’INPS ha richiamato, nelle istruzioni, l’articolo 6, comma 6 del decreto legge n. 91/2014. L’attività di vigilanza ispettiva in agricoltura anche per l’anno 2019, dovrà essere orientata, secondo quanto previsto da tale norma, in via principale alla verifica delle aziende non iscritte a tale rete. L’indicazione del legislatore è dettata dalla ratio di garantire il più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili. L’INPS, nel richiamare quanto previsto dalla norma, ha poi chiarito che rimangono sempre effettuabili gli ordinari controlli inerenti: - la sicurezza nei luoghi di lavoro; - le richieste di intervento o denunce dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali; - le segnalazioni dell’Autorità giudiziaria o provenienti da autorità amministrative. Potranno altresì essere oggetto di controlli le aziende che, pur essendo state iscritte alla rete, abbiano in corso procedimenti penali dovuti a violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, sulla legislazione sociale e in materia fiscale. L’INPS ha previsto dunque che, in fase di programmazione dell’attività di vigilanza disposta d’ufficio, per l’individuazione delle aziende da ispezionare, si debba preventivamente consultare l’elenco delle aziende iscritte alla rete, disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto. Obiettivo della rete La rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS dal D.L. n. 91/2014, nasce con l’obiettivo di compilare un elenco di imprese del settore che possano considerarsi virtuoseper il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e in materia di IVA. L’iscrizione a tale elenco avviene su base volontaria ed è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge. L’adesione non costituisce atto certificativo di correntezza o regolarità contributiva per l’azienda, né determina l’esclusione automatica della medesima da eventuali accertamenti ispettivi. Tuttavia, come visto, in sede di programmazione ispettiva, le aziende destinatarie dei controlli saranno in via prioritaria quelle che non risultino aderenti. Possono entrare nella rete, previa apposita stipulazione di convenzioni, anche soggetti diversi dalle aziende, quali sportelli unici per l’immigrazione, istituzioni locali, organizzazioni di lavoro in agricoltura e agenzie per la somministrazione e l’intermediazione di lavoro. La rete del lavoro agricolo è soggetta alla supervisione della Cabina di regia, prevista dall’art. 2 comma 8 del D.L. n. 91/2014, e istituita con D.M. Tale organo è presieduto da un rappresentante dell’INPS e si compone inoltre di un rappresentante per ciascun Ministero coinvolto, di un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’ANPAL, della Conferenza delle regioni e province autonome, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I compiti di tale organo consistono nel deliberare su: - richieste di accesso alla rete; - esclusione dalla rete dei soggetti che perdono i requisiti; - redazione ed aggiornamento dell’elenco delle aziende aderenti alla rete; - pubblicazione dell’elenco sul sito dell’INPS. La cabina di regia inoltre: - monitora costantemente l’andamento del mercato del lavoro agricolo; - promuove iniziative per sostenere le politiche attive del lavoro ed il contrasto del lavoro sommerso; - formula proposte al Ministero del lavoro. La rete del lavoro agricolo si articola ulteriormente in sezioni territoriali, alle quali possono aderire i soggetti che hanno stipulato le apposite convenzioni, con lo scopo di promuovere a livello territoriale le politiche attive del lavoro ed il contrasto al lavoro nero, già previsti come compiti della cabina di regia a livello nazionale. L’INPS gestisce, attraverso il proprio portale ed i servizi telematici dedicati, l’elenco aggiornato degli aderenti alla rete. Requisiti per l’adesione Possono partecipare alla rete le imprese definite come agricole in base al dettato dell’art. 2135 del codice civile e che abbiano le seguenti prerogative: - non aver riportato condanne penali per violazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, o per aver commesso delitti contro l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, o in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; - essere in regola con il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi; - non essere state oggetto di irrogazione di sanzioni amministrative per violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale o imposte, o aver provveduto alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili, prima del provvedimento definitivo; - rispettare i contratti collettivi; - non avere relazioni di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c. nei confronti di soggetti che a loro volta non siano in possesso dei requisiti necessari all’adesione alla rete. I requisiti devono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale dell’azienda che si assume la responsabilità di quanto dichiarato. Soggetti esclusi Non possono accedere alla rete del lavoro agricolo quelle aziende che hanno come oggetto primario od esclusivo un’attività di natura non agricola, pur avendo in forza operai a tempo determinato o indeterminato, iscritti alla previdenza dei lavoratori agricoli, perché adibiti ad attività di carattere agricolo (si veda la circolare Inps n. 126 del 2009). Tali imprese, non rientrando nell’ambito normativo previsto dall’art. 2135 c.c., non potranno essere iscritte alla rete. Modalità di presentazione della domanda La richiesta di accesso alla rete del lavoro agricolo di qualità deve essere inoltrata on line, utilizzando il servizio dedicato sul sito dell’Istituto, compilando l’apposito modulo predisposto dall’Inps. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di un indirizzo di posta certificata, al quale verrà comunicato l’esito dell’istanza. Il soggetto richiedente potrà verificare lo stato dell’istruttoria tramite il portale dell’Istituto, all’interno del quale verranno indicati progressivamente: - la presa in carico della domanda; - lo svolgimento dell’attività istruttoria; - l’accoglimento, eventualmente con riserva; - il non accoglimento.