Agenzia delle Dogane - Prot. n. 329619/RU del 24 settembre 2020 Con determinazione direttoriale n. 329619/RU del 24 settembre 2020, l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in tema di reintroduzione in franchigia - easy free back. I soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate, possono avanzare istanza per essere autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L’autorizzazione è rilasciata in via preventiva e ha validità annuale. I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “e-commerce RETRELIEF (Returned goods - Relief from import duty)”. Requisiti e condizioni per l’autorizzazione Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di alcuni requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo: - effettuare un numero minimo pari a 100 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; - essere in possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”; - identità tra la merce uscita e quella re-introdotta, purché il bene oggetto di esportazione abbia mantenuto lo stesso stato; - identità tra il dichiarante in export e in re-introduzione; - utilizzo del codice EORI; - tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; - possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma market place, entro cui vengono svolte le transazioni commerciali. Come presentare l’istanza Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il soggetto presenta istanza presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali e l’Ufficio delle Dogane trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione contenente una valutazione sull’accoglimento o meno dell’istanza. Successivamente anche su richiesta della Direzione Antifrode e Controlli o della Direzione Organizzazione e digital transformation, può richiedere chiarimenti o integrazioni all’Ufficio delle Dogane che fornisce riscontro nei successivi 5 giorni. Controlli A seguito del rilascio dell’autorizzazione i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. I benefici quindi possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva re-introduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.