Con l’art. 7 del decreto Omnibus si è disposta la proroga al 30 settembre 2024 dei termini di versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dei commi 78-85 della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Le nuove modalità di versamento delle imposte sostitutive La legge di Bilancio 2024 consente la regolarizzazione del magazzino unicamente agli esercenti attività d’impresa che nella redazione del bilancio non adottano i principi contabili internazionali e che, quindi, utilizzano i principi OIC. Le esistenze iniziali che è possibile regolarizzare sono solo quelle indicate nell’art. 92 TUIR e, quindi, considerando il rinvio contenuto all’art. 85, i beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa ovvero le materie prime e sussidiarie, i semilavorati ed altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. La specificata limitazione non consente quindi di poter adeguare né i valori riguardanti le rimanenze relative alle commesse infrannuali le quali, seppur ricomprese nell’art. 92 TUIR, sono valutate in base alle spese sostenute, né i valori relativi alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, in quanto indicati nell’art. 93 TUIR. Era statuito che le imprese che avessero voluto adeguare il magazzino avrebbero dovuto versare le imposte sostitutive scaturenti da tale operazione in due rate, senza corresponsione di interessi e di uguale importo, di cui: - la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi da corrispondere per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023; - la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024. Su tale aspetto è intervenuto l’art. 7 del D.L. n. 113/2024 che ha disposto che per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, ai fini del perfezionamento dell’operazione di regolarizzazione del magazzino il versamento di quanto dovuto come prima rata può essere effettuato entro il 30 settembre 2024. La norma precisa anche che, se in applicazione della proroga il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il termine di versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Quest’ultimo aspetto si riferisce unicamente ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali i versamenti a saldo e in acconto delle imposte sui redditi devono avvenire rispettivamente entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (saldo periodo precedente e prima rata dell'acconto) e l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (seconda rata dell'acconto). Così, ad esempio, un soggetto con chiusura dell’esercizio sociale al 30 settembre 2023 che avesse voluto utilizzare la norma agevolativa, avrebbe dovuto versare la prima rata entro il 31 marzo 2024 e la seconda rata entro il 31 agosto ma, stante la proroga concessa, la seconda rata avrebbe dovuto essere versata prima della scadenza della prima per cui, in simili ipotesi, entrambe le rate dovranno essere versate contestualmente entro il 30 settembre. Cosa succede in caso di mancato versamento nei termini? Si deve ricordare, in proposito, che nell’ipotesi di mancato versamento nei termini la norma non prevede l’inefficacia dell’adeguamento richiesto nelle dichiarazioni ma soltanto l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle somme non pagate, degli interessi nonché delle sanzioni con l’applicazione delle norme stabilite in tema di imposte sui redditi; queste ultime si applicano anche ai fini dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, per cui si devono conseguentemente ritenere applicabili le norme sul ravvedimento operoso. La necessità della proroga La ragione sottostante la concessione della proroga del termine di versamento si deve rinvenire, in gran parte, nel ritardo con il quale sono state emanate le disposizioni attuative della norma originaria. Quest’ultima, infatti, stabilisce che l’imposta sostitutiva IVA (e, quindi, anche quella ai fini delle II.DD.) deve essere determinata mediante l’applicazione dell’aliquota media 2023 all’importo che si ottiene attraverso la moltiplicazione del valore delle esistenze iniziali che si intende eliminare per un determinato coefficiente che sarebbe stato stabilito, in relazione alle singole attività, con un apposito decreto dirigenziale. Tale decreto, che in ragione dei codici ATECO illustra i criteri adottati e stabilisce coefficienti specifici in relazione alle attività economiche, è stato emanato dal MEF e pubblicato in G.U. (con i suoi 4 allegati necessari per l’applicazione dei coefficienti) soltanto in data 24 giugno 2024 per cui è evidente come i contribuenti che avessero avuto l’idea di procedere alla regolarizzazione del magazzino hanno avuto poco tempo per valutarne gli effetti. Proprio per tale motivo, con l’art. 7 del decreto Omnibus ai soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro il 29 settembre 2024 viene concesso di recepire, entro il 30 settembre 2024, gli effetti dell’adeguamento nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 2023. L’indeducibilità delle imposte sostitutive Appare utile ricordare l’indeducibilità dell’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nulla specificando né la legge di Bilancio 2024 né il decreto Omnibus la deducibilità o meno dell’imposta sostitutiva IVA. Si deve ritenere comunque che, pur la legge utilizzando il singolare (imposta sostitutiva e non imposte sostitutive), l’indeducibilità riguarda sia l’imposta versata a titolo di IVA, sia quella a titolo di imposte dirette. D’altra parte, la norma si sostanzia in una riproposizione di quanto già previsto dai commi 7 e 9 dell’art. 1 della legge Finanziaria 2000 (n. 488/1999) per cui si può far riferimento, per la sua interpretazione, ai documenti di prassi emanati a commento di quest’ultima (circolare Ministero delle Finanze 1° giugno 2000, n. 115, § 4.1, lettera a; circolare Assonime 24 maggio 2000, n. 39) che precisavano che, pur nel silenzio della legge, anche l’imposta sostitutiva IVA fosse da considerarsi indeducibile. I codici tributo da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive Con la risoluzione n. 30/E del 17 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che i codici da utilizzare per il versamento delle imposte sostitutive per la regolarizzazione del magazzino sono i seguenti: - 1732 - Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213; - 1733 - Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213; - 1734 - Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; - 1735 - Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213; - 1736 - Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva IRES e IRAP - articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Pertanto: - tutti i soggetti che dovessero procedere all’adeguamento per l’eliminazione ai fini IVA delle esistenze iniziali dei beni dovranno utilizzare il codice tributo 1732; - i contribuenti diversi dai soggetti IRES che dovessero procedere all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni, dovendo versare l’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovranno utilizzare il codice 1733; - i contribuenti diversi dai soggetti IRES che dovessero procedere all’adeguamento per l’iscrizione di esistenze iniziali dei beni, dovendo versare l’imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovranno utilizzare il codice 1734; - i soggetti IRES che dovessero procedere all’adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni dovranno utilizzare il codice 1735; - i soggetti IRES che dovessero procedere all’adeguamento per l’iscrizione di esistenze iniziali dei beni dovranno utilizzare il codice 1736.