Primo tassello per l’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Ministro del Lavoro e Unioncamere hanno infatti firmato una convenzione che ne affida la gestione informatica a Infocamere. Per l’operatività vera e propria del Registro mancano ancora alcuni passaggi fondamentali: l’approvazione di un decreto del Ministero del Lavoro e l’adozione da parte delle Regione e province autonome dei procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti d’iscrizione e cancellazione dal Registro. Struttura Al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), destinato a sostituire tutti gli albi, gli elenchi ed i registri esistenti di carattere regionale o nazionale, è dedicato il Titolo VI del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017, articoli da 45 a 54). L’iscrizione al Registro è necessaria per acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore e accedere ai benefici fiscali che il Codice del Terzo settore (CTS) riserva ad essi. Il RUNTS sarà diviso nelle seguenti 7 sezioni: - organizzazioni di volontariato; - associazioni di promozione sociale; - enti filantropici; - imprese sociali (incluse le cooperative sociali); - reti associative; - società di mutuo soccorso; - altri enti del Terzo settore. Tale sezione ha carattere residuale e permetterà l’iscrizione al Registro anche a quelle organizzazioni che per diverse ragioni non rientrano in nessuna delle precedenti categorie. Il ministro del Lavoro potrà istituire, con proprio decreto, nuove sezioni o sottosezioni o modificare le sezioni già esistenti, in modo da aggiornare le disposizioni alla realtà sociale e organizzativa degli enti del terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente potrà essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Se vengono meno i requisiti per l'iscrizione dell'ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l'ente potrà formulare la relativa richiesta di migrazione che dovrà essere approvata con le modalità e nei termini previsti per l'iscrizione nel RUNTS. La cancellazione dal Registro avverrà a seguito di istanza motivata da parte dell’ente iscritto o di accertamento d’ufficio, anche a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell’ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nello stesso. L’ente cancellato dal RUNTS per mancanza dei requisiti, che vuole continuare a operare ai sensi del codice civile, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto in esso. Il provvedimento di cancellazione potrà essere impugnato presentando ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio (TAR). Contenuto Nel RUNTS, per ciascun ente, saranno disponibili almeno le seguenti informazioni: - la denominazione; - la forma giuridica; - la sede legale (con l’indicazione di eventuali sedi secondarie); - la data di costituzione; - l’oggetto dell’attività di interesse generale; - il codice fiscale o la partita IVA; - il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo; - le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza dell’ente e di quelli che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Nel Registro dovranno, inoltre, essere iscritte: - le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; - le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; - i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; - le generalità dei liquidatori; - tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento; - i rendiconti e i bilanci nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente. Procedura La domanda di iscrizione nel RUNTS dovrà essere presentata da parte del rappresentante legale dell’ente o da parte della rete associativa cui eventualmente l’ente appartiene, all’Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui si trova la sede legale dell’ente. Insieme alla domanda, dovrà essere depositato l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, indicando la sezione del registro nella quale l’ente chiede l’iscrizione. L’ufficio del Registro verificherà la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione dell’ente nella sezione richiesta ed entro 60 giorni dalla presentazione della domanda potrà iscrivere l’ente, o rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato oppure invitare l’ente a completare o rettificare la domanda o ad integrare la documentazione presentata. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda principale o in caso di rettifica completamento o integrazione, la domanda si intende accolta secondo il principio del “silenzio assenso”. Il suddetto termine si dimezza qualora lo statuto e l’atto costitutivo dell’ente siano redatti secondo modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: in tal caso, infatti, l’ufficio del Registro unico, verificata la regolarità formale della documentazione e in assenza di ragioni ostative specifiche, procederà all’iscrizione dell’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Provvedimenti mancanti La convenzione firmata tra Ministero del Lavoro e Unioncamere, con cui viene affidata a Infocamere la gestione informatica del RUNTS rappresenta il primo step per la concreta operatività del RUNTS. Manca infatti il decreto del Ministro del lavoro (che avrebbe dovuto essere varato entro il 3 agosto 2018, ossia entro un anno dall’entrata in vigore del Codice, avvenuta il 3 agosto 2017) previsto dal comma 1 dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che dovrà definire la procedura per l'iscrizione nel Registro nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la sua gestione. Ulteriore passaggio è previsto dal comma 2 del comma 53, ai sensi del quale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, le Regioni e le province autonome dovranno disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore. Periodo transitorio Fino all’operatività del RUNTS, continueranno ad essere vigenti i registri esistenti, e, ai sensi del comma 3 dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017, nelle more dell’istituzione del Registro, il requisito dell’iscrizione al Registro è soddisfatto da parte degli enti del terzo settore attraverso l’iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) costituite alla data del 3 agosto 2017, per conservare i benefici derivanti dall’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore attualmente vigenti e, soprattutto, allo scopo di poter iscriversi al RUNTS, dovranno adeguare i propri statuti al Codice del Terzo Settore. Come previsto dal comma 2 dell’articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (ed illustrato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018) detti enti entro il termine del 2 agosto 2019 (24 mesi dalla data di entrata in vigore del CTS, termine così modificato con il D.Lgs. n. 105/2018) potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. Se, invece, tali enti procederanno alle modifiche statutarie oltre il termine del 2 agosto 2019, dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l’assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione. Per gli altri enti non iscritti ad uno dei tre registri, che intendano adeguare gli statuti ai fini dell’iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui al suddetto articolo 101. Trasmigrazione Le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro unico nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l’operatività del Registro unico nazionale dovranno essere disciplinate con il predetto decreto del Ministero del Lavoro previsto dall’articolo 53. Una volta esaurite le attività di trasmigrazione, ciascun ufficio del Registro unico nazionale richiederà agli enti interessati le eventuali informazioni o documenti mancanti e verificherà la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. L’omessa trasmissione, entro il termine di 60 giorni, delle informazioni e dei documenti richiesti, comporterà la mancata iscrizione nel RUNTS. Fino al termine delle suddette verifiche gli enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.