Anche i soggetti non residenti potranno beneficiare del regime PEX che stabilisce la non imponibilità quasi integrale delle plusvalenze (tassate solo per il 5%), che una società ricava dalla cessione di proprie quote di partecipazione in presenza di determinati requisiti: i) le partecipazioni siano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; ii) possesso ininterrotto della partecipazione dal 1° giorno del 12° mese precedente quello della cessione; iii) le società partecipate risiedano in un territorio senza fiscalità privilegiata; iv) le società partecipate esercitino un’impresa di tipo commerciale. Prima di entrare nel vivo delle indicazioni dettate in merito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 29 luglio 2024, n. 17/E, analizziamo brevemente chi viene definito come soggetto non residente: - una persona fisica estera, società di persone, società di capitali estera o ente estero privi di stabile organizzazione in Italia; - una ditta individuale estera con stabile organizzazione in Italia; - una persona fisica estera, società di persone, società di capitali estera o ente estero con stabile organizzazione in Italia. Fino al 31 dicembre 2023, il regime agevolato della PEX poteva essere applicato esclusivamente dai soggetti residenti in Italia per i quali la plusvalenza realizzata costituiva reddito d’impresa. Dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024, in particolare con l’introduzione nell’art. 68 TUIR del nuovo comma 2-bis, il legislatore si è posto l’intento di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’Unione Europea, allineando il trattamento reddituale delle plusvalenze realizzate da soggetti residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, a quello proprio dei soggetti residenti. L’Agenzia delle Entrate a sua volta ha fornito le istruzioni con la circolare 29 luglio 2024, n. 17/E che, pur non tenendo conto dell'eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese, prevede il rispetto di requisiti soggettivi e oggettivi. Requisiti soggettivi: società ed enti che svolgono attività commerciale Il requisito soggettivo è individuato nelle “società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d) del TUIR, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società”. La norma fa riferimento alle società ed enti commerciali, soggetti all’imposta IRES nello Stato di residenza. Specificamente occorre individuare esclusivamente i soggetti non residenti UE e SEE (Spazio economico europeo) che: - siano società ed enti commerciali; - siano assoggetti all’imposta sul reddito delle società; - non imputano per trasparenza il reddito ai soci; - assumano forma giuridica equivalente a quella delle società o enti italiani Requisiti oggettivi: partecipazione qualificate I requisiti oggettivi invece si riferiscono all’individuazione delle plusvalenze come definite dall’art. 67, comma 1, del TUIR. Si tratta di cessione di partecipazioni qualificate, siano esse negoziate sui mercati o non quotate. Partecipazione qualificata - partecipazione azionaria > 2 % titoli negoziati su mercati regolamentati; - partecipazione azionaria > 20% titoli non quotati; - partecipazione al patrimonio > 5% titoli negoziati su mercati regolamentati; - partecipazione al patrimonio > 25% titoli non quotati. Dalla lettera della norma, la partecipazione può avere forma di partecipazione azionaria quando tale partecipazione rappresenta una percentuale di diritti di voto in assemblea superiore al 2% per i titoli negoziati sui mercati regolamentati e al 20% nel caso di altre partecipazioni azionarie. Nel caso di forme di partecipazione al patrimonio, le percentuali salgono rispettivamente al 5% per i titoli negoziati sui mercati regolamentati e al 25% negli altri casi. L’Agenzia sottolinea inoltre, che i requisiti oggettivi e soggettivi devono essere verificati nel momento in cui “si realizza l’effetto traslativo della cessione, indipendentemente dall’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo dovuto”. Plusvalenze assimilate alle cessioni di partecipazioni Nell’alveo delle nuove disposizioni rientrano alcune forme di investimento azionario, quali warrants e options, purché siano in linea con quanto previsto dall’art. 87 TUIR. Detti investimenti devono essere realizzati mediante la cessione di: - strumenti finanziari di cui all’art. 44, comma 4, lettera a), del TUIR, quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; - contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), del TUIR (contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza agli utili), qualora il valore dell’apporto dell’associato nell’associante sia superiore al 5% o al 25% del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto stesso. L’Agenzia prevede che, in base alle disposizioni dell’art. 87, comma 1, le partecipazioni debbano risultare classificate come immobilizzazione finanziarie a partire dal primo bilancio societario chiuso nel periodo di possesso. Plusvalenze escluse Restano escluse le plusvalenze realizzate su quote di partecipazione in società semplici ed enti equiparati e quelle realizzate per la partecipazione al capitale di società con sede in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Non assumono rilevanza, inoltre, le obbligazioni convertibili, in quanto si tratta di titoli che solo potenzialmente sono in grado di divenire partecipazioni. Modalità di determinazione del capital gain: plusvalenze soggette a imposta sostitutiva del 26% Per la determinazione del capital gain il nuovo comma 2-bis dell’art. 68 TUIR prevede che la plusvalenza per il 5% dell’importo deve essere sommata all’ammontare corrispondente delle eventuali minusvalenze della stessa categoria. Se le minusvalenze nell’anno di imposta sono superiori alle plusvalenze, l’eccedenza può essere riportata in deduzione fino al 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo. Le plusvalenze determinate secondo le modalità descritte sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Le plusvalenze e le minusvalenze che rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, ovvero derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024: non rilevano, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti.