In via preliminare all’analisi delle novità riguardanti le aliquote IVA e la territorialità delle operazioni aventi per oggetto gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, nel position paper n. 5/2024, Assonime fornisce alcune osservazioni sul sistema di applicazione dell’IVA nel mercato delle opere d’arte. Regime speciale del margine Quest’ultimo presenta caratteristiche particolari che non facilitano l’applicazione del sistema impositivo che contraddistingue l’IVA, basato sulla tassazione del consumo. I beni in questione, infatti, tendono a valorizzarsi nel tempo o, comunque, a mantenere il loro valore, con la conseguenza che, dopo un periodo più o meno lungo, rientrano nuovamente nel circuito economico, senza che possa configurarsi un vero e proprio consumo. Di norma, gli oggetti d’arte sono acquistati da un collezionista, che spesso agisce al di fuori di un’attività d’impresa e che subisce la rivalsa dell’IVA se il cedente è lo stesso artista o un soggetto passivo. Il collezionista, dopo un certo tempo rivende gli oggetti a un imprenditore o a un professionista senza addebitare l’IVA, ma tenendo conto dell’imposta assolta in sede di acquisto. Nell’ipotesi in cui l’acquirente rivendesse l’opera, si verrebbe a manifestare - in assenza di correttivi - un’applicazione “a cascata” dell’IVA, in contrasto con il meccanismo di funzionamento del tributo che, come detto, è diretto a colpire il consumo in modo omogeneo, indipendentemente dal numero di transazioni che avvengono nelle fasi anteriori al consumo finale. Per ovviare a questo inconveniente, il legislatore comunitario ha previsto l’applicazione, per gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, del regime speciale del margine, applicabile, peraltro, anche ai beni d’occasione. Tale regime, disciplinato in Italia dall’art. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, si applica in sede di rivendita dei beni in precedenza acquistati presso soggetti non passivi IVA od operatori che, a loro volta, hanno applicato il medesimo regime speciale e consente di determinare la base imponibile come differenza positiva tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto (cd. margine). Per le cessioni di oggetti d’arte di cui il prezzo d’acquisto manchi o sia privo di rilevanza, ovvero non sia determinabile, il margine è pari al 60% del prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 36, comma 5, lettera a), del D.L. n. 41/1995. Aliquote IVA La mancata armonizzazione delle aliquote IVA all’interno dell’UE dà luogo a fenomeni di arbitraggio fiscale non solo per le cessioni, ma anche per le importazioni di opere d’arte. In particolare, per le opere di maggior valore, i collezionisti “privati consumatori” o che, comunque, non hanno diritto alla detrazione in tutto o in parte, possono avere convenienza ad effettuare i relativi acquisti in Paesi che applicano un’aliquota IVA più bassa. Allo stesso modo, per le opere d’arte di provenienza extracomunitaria, l’importatore può avere convenienza ad introdurre i beni nel territorio doganale comunitario a partire dalla dogana collocata in uno Stato UE che applica un’aliquota inferiore. Per evitare potenziali disincentivi all’ingresso nella UE degli oggetti d’arte, la Tariffa doganale prevede l’esenzione dai dazi doganali. Dal punto di vista dell’IVA, in deroga al principio contenuto nell’art. 94 della direttiva n. 2006/112/CE, secondo cui le cessioni e le importazioni devono essere assoggettate alla stessa aliquota IVA, il successivo art. 103, par. 1, della stessa direttiva prevede che gli Stati UE possano stabilire che l’aliquota ridotta applicabile nell’ordinamento interno sia applicabile alle importazioni, ma non alle cessioni, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. L’Italia si è avvalsa di questa facoltà prevedendo, con l’art. 39 del D.L. n. 41/1995, l’aliquota IVA ridotta del 10% per le importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, estendendo, inoltre, l’applicazione di tale aliquota alle cessioni di oggetti d’arte effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari, in linea con la previsione dell’art. 103, par. 2, della direttiva n. 2006/112/CE. Nell’ambito delle modifiche operate dalla direttiva n. 2022/542/UE, che dovranno essere recepite da tutti gli Stati UE entro il 31 dicembre 2024, gli oggetti d’arte sono stati inclusi tra i beni e servizi che possono essere assoggettati a IVA con aliquota ridotta. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025, non solo alle importazioni, ma anche alle cessioni di oggetti d’arte potrà essere applicata l’aliquota ridotta, restando ferma la facoltà degli Stati UE di limitare l’agevolazione alle sole importazioni. In base alla direttiva n. 2022/542/UE, la possibilità di applicare un’aliquota ridotta alle cessioni di opere d’arte è circoscritta alle cessioni non soggette al regime del margine, trattandosi di misure che si pongono come alternative, in quanto dirette al medesimo obiettivo, che è quello di evitare arbitraggi fiscali. Tra i principi e criteri direttivi per la revisione dell’IVA, la legge delega fiscale (art. 7, comma 1, lettera e, legge n. 111/2023) prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta per l’importazione di opere d’arte e l’estensione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. In tale contesto, potrebbe pertanto essere adottata l’aliquota del 5% tanto per le importazioni, quanto per le cessioni, fermo restando che - per espressa previsione della direttiva n. 2022/542/2022 - il numero delle fattispecie agevolate non potrà essere superiore a 24 delle voci indicate nell’allegato III della direttiva n. 2006/112/CE. Territorialità Infine, occorre tenere conto delle modifiche ai criteri territoriali previsti, per le cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, dalla proposta di direttiva presentata l’8 dicembre 2022. L’art. 35 della direttiva n. 2006/112/CE esclude l’applicazione della regola territoriale stabilita dall’art. 33 per le vendite a distanza intracomunitarie di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione a “privati consumatori”, con la conseguenza che, per tali operazioni, si passerà dall’attuale imponibilità nello Stato UE di partenza dei beni a quella nello Stato UE di arrivo, con possibilità di aderire al regime speciale OSS (One Stop Shop), che consente di applicare l’IVA locale senza la necessità di identificarsi previamente in ciascun Stato UE di consumo. A completamento di questo sistema, la proposta di direttiva prevede un criterio territoriale particolare quando i beni sono ceduti applicando il regime del margine, ma senza trasporto/spedizione al di fuori dello Stato UE del cedente. In tal caso, il luogo impositivo coincide con quello di stabilimento del destinatario.