La legge di Bilancio 2019 ha modificato radicalmente il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014. L’intervento normativo non si è limitato ad incrementare la soglia di ricavi e di compensi per accedere al forfait. L’intervento è stato molto più esteso ed ha interessato anche le cause ostative che impediscono l’applicazione del regime. Le novità non sono di agevole interpretazione. Per il momento i chiarimenti forniti non sono abbastanza per assicurare ai contribuenti la sufficiente tranquillità circa il modo di operare e per le scelte effettuate all’inizio del 2019. Attività prevalente verso l’ex datore di lavoro Una delle disposizioni che è all’origine di numerose incertezze degli operatori riguarda l’esercizio dell’attività prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro negli ultimi due anni. Secondo quanto previsto dal nuovo art. 1, comma 57, lettera d-bis), legge n. 190 del 2014, non possono avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. Requisito della prevalenza: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri per verificare se l’attività sia svolta prevalentemente nei confronti dell’ex o attuale datore di lavoro. Secondo l’Amministrazione finanziaria l’unico riferimento deve essere costituito dall’ammontare dei ricavi o dei compensi per i lavoratori autonomi. Non possono essere dunque applicati criteri alternativi quali, ad esempio le “ore lavorate” per l’espletamento dell’attività di impresa o professionale. Presumibilmente la scelta è stata effettuata al fine di fare riferimento ad un parametro oggettivo rispetto ad ulteriori criteri che, ove ritenuti validi, oltre ad essere di difficile applicazione avrebbero favorito possibili comportamenti elusivi. Il criterio di cassa L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in passato, con la circolare n. 10/E del 2016, che la sussistenza delle cause ostative non deve essere verificata nel periodo di imposta precedente, ma nello stesso anno di applicazione del forfait. Nel caso in esame, attesa la peculiarità della nuova causa inibente, la verifica potrà essere effettuata esclusivamente al termine dell’anno. Sarà dunque necessario attendere la fine dell’anno in quanto l’attività può essere prevalente fino al 30 dicembre e non essere più prevalente al 31 dicembre. Può anche verificarsi la situazione contraria. Al termine del periodo di imposta, il contribuente potrà effettuare la “fotografia” e quindi riscontrare o meno la sussistenza della prevalenza. Se l’attività fosse effettivamente svolta prevalentemente nei confronti dell’ex o dell’attuale datore di lavoro, dall’anno successivo il contribuente sarà obbligato ad uscire dal forfait. Se l’Agenzia delle Entrate confermerà che la verifica in esame deve essere effettuata al 31 dicembre dello stesso anno di applicazione del regime forfetario e non nell’anno precedente, la prevalenza dei ricavi e dei compensi dovrà essere valutata unicamente in base al principio di cassa. Ad esempio Se il contribuente emette una fattura al 31 dicembre di un importo tale da rendere il fatturato prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro nel periodo di applicazione del forfait, la circostanza non assumerà alcun rilievo se il predetto importo sarà incassato nel successivo periodo di imposta. Conseguentemente l’applicazione del regime di cassa risulterà integrale non solo ai fini della determinazione del reddito secondo i criteri forfetari, ma con riferimento a qualsiasi altra operazione e, quindi, anche al fine della verifica della sussistenza o meno del requisito della prevalenza. Assumeranno così rilievo solo i ricavi e i compensi effettivamente percepiti.