L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 163 del 28 maggio 2019 riguardante il regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. Causa ostativa La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Nello specifico tra le cause ostative la lettera d-bis) del comma 57 dell’art. 1 l. n. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. L’Agenzia delle Entrate con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha ricordato che, la nuova causa ostativa, serve per evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza. La circostanza che il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto. Pertanto, l’Agenzia dell’Entrate ha ritenuto che, nel caso in cui il contribuente dovesse risultare vincitore all’esito della procedura concorsuale, nei confronti dello stesso non opererà la causa ostativa in parola.