L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 195 del 17 giugno 2019 in tema trattamento ai fini IVA di somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna e applicabilità del regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La nuova legge di bilancio 2019, ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 ha ricordato che il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014. La normativa prevede che i contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività. È richiesto, quindi, che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il summenzionato regime forfetario. Orbene questa presunzione non si ritiene si possa manifestare nel caso in cui un contribuente sappia al momento della dichiarazione di inizio attività di superare il limite previsto dalla normativa, avendo quest’ultimo notizia già dal dicembre dell’anno precedente del dispositivo esecutivo di una sentenza che gli riconosce un corrispettivo superiore ai limiti di adesione al regime forfettario in argomento. In questi casi non è applicabile il regime forfettario per cui i compensi percepiti a seguito della sentenza sono soggetti ad IVA.