I contribuenti in regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati che corrispondono. La norma, che ha efficacia retroattiva, è contenuta nell’articolo 5 del decreto Crescita. Il comma 69 della legge 190/14 dispone, infatti, che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del Dpr 600/73; nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti devono poi indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi. L’articolo 5 del Dl Crescita modifica il predetto comma 69 aggiungendo l’eccezione per le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73 che, quindi, devono essere applicate. Si tratta, rispettivamente delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a lavoro dipendente. Come si legge nella relazione illustrativa al Dl la ratio della norma è quella di adeguare il regime forfetario alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2019 che ha eliminato la soglia di 5mila euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della quale l’accesso al regime era precluso. Si ricorda che da quest’anno il forfetario può erogare compensi di lavoro dipendente senza limiti di importo. Secondo la relazione illustrativa, l’applicazione delle ritenute da parte del datore di lavoro semplifica la gestione degli adempimenti fiscali in capo ai lavoratori, evitando che gli stessi debbano presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l’Irpef e le addizionali. Inoltre, la nota evidenzia che il nuovo adempimento, di fatto, non costituisce alcun aggravio per i contribuenti forfetari i quali già avevano l’obbligo di assolvere adempimenti in materia previdenziale e assicurativa per conto del lavoratore. La norma ha una efficacia retroattiva e decorre dal 1° gennaio 2019; ne consegue che il datore di lavoro dovrà ora trattenere le ritenute sulle retribuzioni già corrisposte nei primi tre mesi dell’anno.