La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha emanato la nota operativa n. 14 del 2019, riguardante il regime forfetario. La nuova nota operativa si pone l’obiettivo di illustrare le peculiarità del regime fiscale agevolato per lavoratori. Cos’è il regime forfetario Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità e ha consentito una importante revisione della normativa, ampliando la platea dei soggetti interessati: ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Il reddito è sottoposto ad una imposta sostitutiva del 15%, ma per coloro che intraprendono una nuova attività per i primi cinque anni è prevista una imposta sostitutiva al 5%. Le semplificazioni ai fini Iva Con riferimento all’Iva, i contribuenti che applicano il regime forfetario hanno una serie di semplificazioni per cui: - non addebitano l’IVA, a titolo di rivalsa, in fattura ai propri clienti, né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti; - sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale IVA; - sono esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri IVA e di eventuale tenuta e annotazione dei documenti; - sono esonerati dalla trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; - non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica, salvo nei confronti della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, i soggetti forfetari sono esclusi dall’obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, se non hanno comunicato al cedente l’indirizzo PEC o codice destinatario. Nel caso in cui invece abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, le fatture dovranno essere conservate elettronicamente. Occorre evidenziare che il contribuente forfetario può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione delle fatture con l’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla modalità di ricezione. Mediante questo servizio sarà sicuro che le sue fatture elettroniche passive saranno conservate. Gli adempimenti dei contribuenti in questione ai fini delle imposte dirette: - sono conservare i documenti ricevuti ed emessi; - sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; - non sono soggetti passivi IRAP; - sono esclusi dall’applicazione ISA. La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro gli ordinari termini, cioè entro il 30 settembre di ogni anno e nella dichiarazione devono essere dichiarati gli eventuali altri redditi posseduti dal contribuente. Il calcolo del reddito tassabile Il reddito deriva dall’applicazione ai ricavi di un coefficiente di redditività, differenziato a seconda del settore di attività predeterminato dal Legislatore. Il reddito ottenuto in tal modo rileva, insieme al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.848,51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Le detrazioni per carichi di famiglia non spettano ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario, anche se ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia rileva anche il reddito determinato secondo il regime forfetario. Ovviamente questi contribuenti non potranno conseguire perdite fiscali. Nel complesso quindi il regime forfetario è conveniente laddove: - le spese sostenute nello svolgimento dell’attività siano inferiori a quelle risultanti dall’applicazione del coefficiente di redditività; - la situazione familiare complessiva non dà diritto a detrazioni/deduzioni IRPEF che nel caso del regime forfetario andrebbero perse.