I contribuenti che applicano il regime forfetario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che hanno erogato; il decreto Crescita, in corso di approvazione definitiva al Senato, conferma quindi la norma già contenuta nel decreto legge. Il comma 69 della legge 190/2014, che ha istituito il regime forfetario, prevede l’esonero dall’applicazione delle ritenute per i contribuenti che lo adottano; il Dl 34/2019, articolo 6, ha aggiunto un periodo nel comma 69 prevedendo che tale esonero non va applicato con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, vale a dire quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Lo scopo di questa disposizione è quella di adeguare il regime forfetario alle modifiche apportate dalla legge di Bilancio per il 2019; quest’ultima, infatti, ha eliminato la soglia di 5mila euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito accedere al regime. Non è quindi previsto più nessun limite di compensi corrisposti relativamente al personale dipendente. L’obbligo di effettuare le ritenute decorre dal 1° gennaio 2019; pertanto, dalle prossime retribuzioni da erogare dovranno essere trattenute anche le ritenute dei primi mesi dell’anno. A tal fine, il comma 2 dell’articolo 6 del Dl 34/2019 prevede che l’ammontare delle ritenute dovute sulle somme corrisposte prima dell’entrata in vigore del decreto debba essere trattenuto dalle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto stesso e ripartito in tre rate di uguale ammontare. Dunque, considerato che l’entrata in vigore del Dl 34 è avvenuta il 1° maggio 2019, le ritenute relative ai mesi da gennaio ad aprile dovranno essere divise in tre rate e trattenute dalle retribuzioni dei mesi di agosto, settembre e ottobre per essere versate entro il giorno 16 del mese successivo. Non sempre, però, la ritenuta va applicata. Può accadere, infatti, che le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente coprano l’imposta dovuta dal dipendente sulla retribuzione percepita; in queste ipotesi, quindi, non si applica la ritenuta. Infatti l’articolo 13 del Tuir prevede per i redditi di lavoro, una detrazione di 1.880 euro rapportata al periodo di lavoro nell’anno se il reddito complessivo annuo non supera l’importo di 8mila euro. Quindi, per i redditi inferiori a 8mila euro annui (che significa una retribuzione inferiore a 666 euro mensili), con la detrazione spettante al lavoratore non scatta alcuna ritenuta perché la detrazione pari a 1.880 euro copre l’imposta dovuta pari a 1.840 euro (aliquota del 23% sul reddito di 8mila euro). L’ipotesi è plausibile in considerazione del fatto che il forfettario, per essere tale, non deve ricevere compensi/ricavi superiori a 65mila euro e che, quindi, presumibilmente non potrà sostenere un costo del lavoro elevato. Anche per redditi che superano la soglia di 8mila euro, non è comunque detto che si applichino le ritenute, in quanto il dipendente potrebbe avere diritto ad altre detrazioni quali, ad esempio, quelle per familiari a carico. Il datore di lavoro deve, pertanto, ottenere all’inizio del rapporto di lavoro una dichiarazione sostitutiva dal dipendente attestante i familiari a carico. Le legge di conversione del Dl 34 ha inoltre stabilito che gli obblighi informativi di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 190/2014 sono esclusi qualora i dati e le informazioni siano già presenti alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizioni dell’Agenzia, oppure che tali dati vengano dichiarati entro la scadenza delle dichiarazioni medesime. I dati richiesti attualmente nel quadro «RS» sono i dati dei soggetti ai quali sono stati corrisposti compensi esclusi da ritenuta, le giornate lavorate dai dipendenti, il costo di acquisto delle materia prime, il costo per il godimento di beni di terzi e l’acquisto di carburanti. Alcuni di questi dati potranno essere evitati per effetto delle dichiarazioni del sostituto di imposta a seguito dell’obbligo di effettuazione delle ritenute.