Il regime forfetario ha subito importanti modifiche con la legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018). Con un nuovo documento, pubblicato il 21 febbraio 2019, la Fondazione nazionale commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno fornito i principali chiarimenti sulle novità per il 2019, alla luce anche delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate. Requisiti per l’accesso Le novità per l’accesso al regime riguardano: - l’incremento a 65.000 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario; - la cancellazione dei limiti relativi alle spese per il personale dipendente o assimilato e per i beni strumentali; - l’eliminazione della causa di inapplicabilità del regime da parte dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato per un ammontare superiore a 30.000 euro. In particolare, il documento si sofferma sul chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate sulla base del quale ai fini del calcolo della soglia dei ricavi e compensi non superiore a 65.000 euro per accedere al regime forfetario occorre considerare anche i compensi fuori campo IVA, ad esempio i compensi erogati per cessione di diritto d’autore. Per l’Agenzia, infatti, non rileva il regime IVA applicato ai compensi, ma rileva il totale dei compensi percepiti. Cause di esclusione Tra gli ulteriori aspetti del regime forfetario vengono analizzate le cause di esclusione. Non possono accedere al regime le persone fisiche che: - partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari; - controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; - esercitano la loro attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a suddetti datori di lavoro. Con il nuovo documento il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e la Fondazione nazionale dei commercialisti cercano di fare luce sulle questioni interpretative che ancora sembrano dubbie.