Con la risposta n. 137 del 13 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. Nello specifico tra le cause ostative si prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - affinché operi tale causa ostativa - è necessaria la compresenza: - del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e - dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Nel caso in cui manchi una di queste condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario. Se viene integrata la causa ostativa, secondo quanto chiarito dalla circolare n. 9/E/2019, il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo. Da quando decorre la causa ostativa Riguardo alla decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l., la medesima circolare precisa che ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla S.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario. Quindi se è integrata la causa ostativa nel 2019 il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. Sezioni ATECO differenti Ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti, non risulterebbe però integrata la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d), della legge di Stabilità 2015. In questo caso quindi non vi sarebbe la decadenza dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.