Agenzia delle Entrate - Risposta n. 400 del 9 ottobre 2019 Qualora il contribuente abbia versato e dedotto dal reddito d'impresa in regime forfetario, con riferimento al periodo d'imposta 2017, contributi previdenziali per una quota poi risultata superiore al dovuto, che ha originato un credito Inps utilizzato in compensazione nel 2018, ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 400 del 9 ottobre 2019. IL QUESITO Il contribuente dichiara di avvalersi del c.d. regime forfetario di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e di avere maturato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2017 un credito, pari a 1.522,00 euro, derivante da contributi previdenziali versati all'INPS, utilizzato in compensazione con F24 nel corso dell'anno 2018. L'istante precisa che detto importo dovrebbe essere riportato nel quadro RM ed essere assoggettato a tassazione ordinaria. Purtuttavia, trattandosi di un importo portato in deduzione nell'ambito del c.d. regime forfetario, con tassazione agevolata, ritiene non corretta la tassazione ordinaria. Infatti, ad avviso dell'istante l'onere detratto (più correttamente dedotto) e successivamente rimborsato (attraverso l'utilizzo in compensazione del credito Inps) dovrebbe essere assoggettato a tassazione applicando le disposizioni previste dal c.d. regime forfetario. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 stabilisce che chi applica il regime forfetario determina "il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata". Il predetto comma prosegue affermando che: "I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma (...)". Ciò premesso, con riferimento all'ipotesi in disamina nella quale il contribuente rappresenta di aver versato e dedotto dal reddito d'impresa in regime forfetario, con riferimento al periodo d'imposta 2017, contributi previdenziali per una quota poi risultata superiore al dovuto, che ha originato un credito Inps utilizzato in compensazione nel 2018, si rileva quanto segue. Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.