La legge di Bilancio 2019 ha modificato l’ambito di applicazione del regime forfetario. La principale novità riguarda l’introduzione di una soglia unica di ricavi e compensi per accedere al regime. Dal 1° gennaio 2019, infatti, per accedere al regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000 euro. Vengono inoltre eliminate le limitazioni previste con riferimento all’ammontare di beni strumentali (fissato in precedenza a 20.000 euro) e il divieto di erogazione di somme al personale dipendente o assimilato per importi superiori a 5.000 euro. Sempre dal 1° gennaio 2019, viene cancellata la previsione normativa secondo cui non potevano accedere al regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro. La legge di Bilancio 2019 riformula, inoltre, alcune cause ostative riguardanti lo svolgimento di attività di lavoro dipendente e alla detenzione di partecipazioni. Dal 1° gennaio 2019, non potranno avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Inoltre non potranno avvalersi del regime agevolato coloro che svolgono l’attività autonoma, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Cosa cambia Prima Dopo Fino al 31 dicembre 2018 Dal 1° gennaio 2019 Soglia di compensi/ricavi per l’applicazione del regime L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti ai ricavi o compensi variabili a seconda del tipo di attività esercitata (contraddistinta dal relativo codice ATECO 2007) con applicazione di uno specifico coefficiente di redditività variabile anch’esso in funzione dell’attività svolta. Per accedere al regime forfetario i ricavi e i compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000 euro a prescindere dall’attività svolta. Limiti alle spese per personale dipendente e beni strumentali Le agevolazioni sono precluse per chi, nell’anno precedente, abbia corrisposto compensi a personale dipendente o assimilato per importi superiori a 5.000 euro. I limiti relativi alle spese per il personale dipendente o assimilato e per i beni strumentali sono eliminati. Non possono avvalersi del regime forfetario i detentori di investimenti in beni strumentali per un importo superiore a 20.000 euro, da assumere al netto dell’IVA. Lavoratori dipendenti e pensionati Non possono accedere al regime forfetario i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro. Eliminata la causa di inapplicabilità del regime da parte dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato per un ammontare superiore a 30.000 euro. Viene introdotto il divieto di esercitare prevalentemente l’attività nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti ad essi riconducibili anche indirettamente) con i quali sia in essere un rapporto di lavoro o lo sia stato nei due periodi d’imposta precedenti. Detenzione di partecipazioni Non possono infatti avvalersi del regime agevolato i soggetti che partecipino contemporaneamente a società di persone, associazioni oppure a S.r.l. in regime di trasparenza. Non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti che, contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controllano, direttamente o indirettamente, S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.