Possono accedere al concordato preventivo anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che adottano il regime forfetario, purchè abbiano iniziato l’attività prima del 2023. Nei confronti di tali soggetti, l’applicazione del concordato preventivo, per il solo periodo di imposta 2024, è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità (l’anno 2024). Quanto conviene aderire al CPB? Chi Contribuenti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014), che hanno iniziato l’attività prima del 2023, che intendono aderire al concordato preventivo. Questi soggetti accedono al concordato preventivo biennale con modalità comunque diverse rispetto agli altri contribuenti, in quanto nei confronti di tali soggetti, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità (l’anno 2024) (art. 7, comma 2, d.lgs n. 13/2024). Non possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (cioè, per quanto riguarda l’anno 2024, che hanno iniziato l’attività nel 2023) (art. 24, comma 1, d.lgs n. 13/2024). Possono invece accedere al concordato i contribuenti che, ad esempio, sono passati dal regime forfettario a quello ordinario (anche in contabilità semplificata) e poi sono tornati al regime forfettario, purché l’attività sia iniziata prima del 2023. Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato (v. art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190), destinato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, nell’anno precedente (art. 1, comma 54): a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000(nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate); b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio (art. 70 del d.lgs n. 276/2003), per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche “a progetto”, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Possono accedere al concordato preventivo i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (anno 2023), non hanno debiti tributari ovvero, entro il termine per aderire alla proposta (art. 9, comma 3, del d.lgs n. 13/2024), hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro (art. 10, comma 2, d.lgs n. 13/2024): - per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni ovvero - per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione (art. 11, comma 1, lettere a) e b): a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021, 2022, 2023), in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento; b) condanna o patteggiamento per uno dei reati tributari (d.lgs n. 74/2000), per falso in bilancio (art. 2621 c.c.), nonché per i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita o autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p.), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Cosa Il concordato preventivo è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP (se applicabile al contribuente). Tuttavia, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, per il solo periodo di imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità. La procedura prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate di una proposta di concordato, basata sulla metodologia approvata con il D.M. 14 giugno 2024 (art. 7, comma 1 del d.lgs n. 13/2024). Tale metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al citato D.M., per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. La proposta di concordato preventivo è relativa a due basi imponibili: - reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni; - valore della produzione netta rilevante ai fini dell’IRAP. L'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per il regime forfetario (art. 29 del d.lgs n. 13/2024). In particolare, i contribuenti forfetari, per le operazioni nazionali, non esercitano la rivalsa dell'imposta e non hanno diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti di beni e servizi (resta ferma l’applicazione delle norme ordinarie relativamente alle operazioni da e per l’estero: acquisti e cessioni intracomunitarie, prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, importazioni, esportazioni e operazioni ad esse assimilate). In ogni caso, i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 70, legge n. 190/2014). Come Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle Entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia prevista nell’allegato 1 al D.M. 14 giugno 2024, che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria. L'accettazione da parte del contribuente della proposta di concordato impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (in via sperimentale, si tratta del solo anno 2024). Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario (in primis, obblighi dichiarativi e di emissione delle fatture elettroniche), potendo continuare a beneficiare, quindi, delle semplificazioni contabili previste per coloro che applicano tale regime. Quando In via generale, il contribuente può aderire alla proposta di concordato preventivo entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001) (art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 13/2024). Tuttavia, per il primo anno di applicazione del concordato (2024), il contribuente può aderire alla proposta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (il calendario delle scadenze fiscali relativo al 2024 è in fase di modifica legislativa. Il termine del 15 ottobre 2024, previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, associazioni, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare dovrebbe essere differito al 31 ottobre 2024). Calcola il risparmio Per i contribuenti forfetari la circostanza che al momento in cui dovrà essere effettuata la scelta (fine ottobre 2024), che riguarderà il solo periodo d’imposta 2024, il reddito prodotto in tale anno potrà essere stimato con una certa affidabilità, consentirà di effettuare calcoli di convenienza molto attendibili. Inoltre, poiché la scelta vincolerà il soggetto per il solo anno 2024, ciò consentirà di eliminare gli elementi di incertezza che sussistono, invece, per gli altri contribuenti, in ordine al reddito che sarà realizzato nel 2025. Risparmio % Caso n. 1 Contribuente con reddito 2024 proposto dall’Agenzia delle Entrate inferiore a quello che si stima verrà realizzato nello stesso anno 2024. La proposta dell’Agenzia (reddito minimo euro 2.000,00), in questi casi, non comporta particolari criticità e l’adesione del contribuente produrrà un risparmio fiscale, senza alcun rischio legato al reddito che verrà realizzato nel 2025, considerato che la proposta produrrà effetti limitatamente all’anno 2024. Eventuali maggiori redditi effettivi o maggiori valori della produzione netta effettivi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Caso n. 2 Contribuente con reddito 2024 proposto dall’Agenzia delle Entrate superiore a quello realizzato a ottobre 2024 e incertezza rispetto al reddito complessivo 2024. In questo caso, il contribuente dovrà comunque valutare che l’adesione al concordato comporta alcuni vantaggi in termini di minore probabilità di subire controlli fiscali ma implica che il calcolo dell’acconto con il metodo storico, per il primo periodo d'imposta di adesione, subisce una maggiorazione. Caso n. 3 Contribuente con reddito 2024 proposto dall’Agenzia delle Entrate superiore a quello realizzato a ottobre 2024 e che il contribuente stima superiore al reddito complessivo che sarà realizzato nell’anno 2024. In tale caso, il contribuente ha convenienza a non aderire al concordato.