La legge di Bilancio 2019 ha modificato il regime forfetario già previsto dalla legge di Stabilità 2015. In particolare: - è stata elevata a 65.000 euro la soglia di ricavi/compensi che consente l’accesso al regime; - sono stati eliminati i requisiti di accesso relativi al costo del personale e dei beni strumentali; - sono state riformulate alcune cause ostative riguardanti lo svolgimento di attività di lavoro dipendente e la detenzione di partecipazioni. Il regime forfetario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva, con aliquota al 15% (5% per i primi 5 anni di attività), in sostituzione di quelle ordinariamente previste. Dal 2020 sarà, invece, la volta dell'aliquota flat al 20% per imprenditori individuali e professionisti che, nell’anno precedente a quello di accesso, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra 65.001 e 100.000 euro. Chi può accedere al regime Possono accedere al regime forfetario i contribuenti che: - iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro; - hanno già avviato un’attività se hanno conseguito ricavi/compensi sotto la soglia di 65.000 euro. Nota bene Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, va considerata la somma dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività esercitate. Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza necessità di alcuna comunicazione. Chi non può accedere al regime Non possono accedere al regime forfetario i soggetti: - che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; - non residenti, ad eccezione di quanti risiedono in uno Stato UE o SEE, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; - che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; - che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni; - persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Nota bene Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso ovvero si verifica una causa di esclusione. Ai fini IVA, l’adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni, tra cui l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica. Restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi, di integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta (con indicazione di aliquota e relativa imposta). Ai fini contabili, il regime forfetario esonera dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. I contribuenti che lo adottano non applicano gli studi di settore e i parametri, non operano le ritenute alla fonte né subiscono le ritenute. Opzione per il regime ordinario I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario possono disapplicarlo ovvero fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente ma deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.