Agenzia delle Entrate - Risposta n. 517 del 12 dicembre 2019 L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta n. 517 del 12 dicembre 2019 in tema applicazione del regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha previsto nuove cause di esclusione. L'articolo 54, comma 8, del TUIR disciplina la modalità di determinazione del reddito di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b), del TUIR, prevedendo che tale reddito sia ridotto del 25 per cento a titolo di determinazione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti con meno di 35 anni. Occorre evidenziare che anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario la cessione del diritto d'autore durante la permanenza nel regime soggiace alle modalità di certificazione dei compensi previste per tale regime ed è soggetta all'imposta sostitutiva. Di conseguenza, ogniqualvolta vi sia effettiva correlazione tra i proventi derivanti dalla cessione del diritto d'autore e l'attività di lavoro autonomo svolta, i proventi dovranno, da un lato, concorrere alla verifica del limite di 65.000 euro per l'accesso o la permanenza nel regime forfetario e, dall'altro lato, saranno assoggettati all'imposta sostitutiva, con le particolarità che le aliquote di abbattimento forfetario dei costi saranno quelle previste dall'art. 54, comma 8, del TUIR. In altri termini, i proventi a titolo di diritti d'autore, conseguiti da un contribuente che applica il regime forfetario, se effettivamente correlati con l'attività di lavoro autonomo svolta dal medesimo soggetto, saranno ridotti del 25 per cento, o del 40 per cento se sono percepiti da soggetti di età inferiore ai 35 anni e tale importo sarà cumulato con gli altri compensi percepiti dal professionista soggetti alle ordinarie aliquote di abbattimento forfetario, al fine di applicare all'ammontare complessivo l'imposta sostitutiva.