L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 183 dell’11 giugno 2019 riguardante l’accesso al regime forfetario. Il regime forfetario è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi, e non incorrano in una delle cause di esclusione previste. La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novità: - ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come unica condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro; - ha introdotto nuove cause di esclusione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alla possibilità per un contribuente di riprendere l’attività di Dottore Commercialista i cui compensi nel 2019 saranno rappresentati sostanzialmente da quelli derivanti dalla carica di sindaco assunta presso il suo precedente datore di lavoro, i relativi redditi devono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per tale ragione i compensi percepiti per gli incarichi del sindaco/revisore - qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR - non possono beneficiare della tassazione riservata al regime forfetario.