Con un approfondimento pubblicato il 30 maggio 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro affronta la disciplina dei vantaggi fiscali concessi ai lavoratori coinvolti in progetti di mobilità internazionale in regime di distacco. Il beneficio fiscali per gli “impatriati” (articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015) prevede la riduzione dell’imponibile fiscale nella misura del 50%, poi ampliata al 70% fino al 2019 per un periodo di 5 anni. Si tratta di un’agevolazione che, a partire dal prossimo anno, sarà estesa, ai sensi del decreto Crescita, anche ai redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati, a condizione che questi diano vita a un’attività d’impresa in Italia non prima del 2020. Il decreto Crescita prevede poi due ulteriori tipi di bonus: una proroga della agevolazione per ulteriori 5 anni e un ulteriore sconto del 20% della non concorrenza della base imponibile. Novità del beneficio fiscale Il beneficio fiscale passerà dal 30% al dimezzamento dell’imponibile fiscale per altri 5 anni (per un totale complessivo di 10 anni agevolati prima al 30% e poi al 50% di concorrenza alla formazione del reddito fiscalmente imponibile) per: a) i lavoratori con un figlio minorenne o, in alternativa, fiscalmente a carico, anche nel caso di affidi preadottivi; b) i lavoratori che diventino titolari del diritto di proprietà a partire dall’anno prima del trasferimento in Italia di almeno un immobile residenziale situato in Italia nel territorio dello Stato. L’immobile potrà essere stato acquistato anche dal coniuge o unito civilmente o convivente o dai figli, anche in caso di una comproprietà con lo stesso beneficiario del bonus. In presenza di almeno 3 figli minorenni, l’agevolazione consisterà in 10 anni complessivi di sconto fiscale di cui i primi 5 anni con una concorrenza reddituale limitata al 30% dei redditi di lavoro e nei successivi 5 con un abbattimento degli stessi del 90% degli stessi. Requisiti d’accesso La norma innovata richiede ora solo 2 e non 5 anni di residenza estera prima del trasferimento in Italia, oltre all’impegno a mantenere la residenza in Italia per almeno 2 anni, senza che sia necessaria l’iscrizione all’AIRE. Il biennio di mantenimento della residenza fiscale in Italia decorre dal periodo di imposta in cui il lavoratore diviene fiscalmente residente e si esaurisce il 3 luglio del 2° anno di residenza fiscale italiana. Nel caso in cui il lavoratore trasferisca prima dei 2 anni la propria residenza fiscale, l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi. Per potere godere, in ciascuno dei 5 o 10 anni di lavoro in Italia, del beneficio fiscale, i lavoratori impatriati dovranno prestare la loro attività ‘prevalentemente nel territorio dello Stato’. Dunque per più di 183 giorni per ogni anno, inclusi i giorni lavorativi, ma anche le ferie, le festività, i riposi settimanali e altri giorni non lavorativi.