La risposta a interpello n. 207 del 25 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati. Il D.L. n. 78 del 2010 prevede un’agevolazione fiscale ai fini IRPEF ed IRAP per incentivare i ricercatori e i docenti residenti all’estero ad esercitare la loro attività in Italia. In particolare dispone che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Questa agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia. Trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni: - sono in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato; - sono stati non occasionalmente residenti all’estero; - hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi; - acquisiscono e mantengono la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell’agevolazione. Con riferimento a quest’ultimo requisito è stato chiarito che la norma prevede espressamente che il docente o il ricercatore acquisisca la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che ciò avvenga in conseguenza dello svolgimento della attività lavorativa in Italia. Quindi il rientro nel territorio dello Stato per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca deve necessariamente essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale in Italia. Con riferimento alla “residenza fiscale” si rinvia al TUIR, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio. I presupposti richiamati sono tra loro alternativi, per cui la sussistenza anche di uno solo di essi è sufficiente a qualificare, ai fini fiscali, un soggetto residente in Italia. Il criterio formale contiene una presunzione legale assoluta di residenza secondo cui le persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente si considerano, ai fini fiscali, in ogni caso residenti, e quindi soggetti passivi di imposta in Italia, non potendo trovare applicazione i criteri di fatto previsti in alternativa dalla legge (residenza e/o domicilio). Le modifiche del decreto Crescita L’art. 44, D.L. n. 78 del 2010 è stato recentemente modificato dal decreto crescita entrato in vigore il 1° maggio 2019. In particolare, si dispone che i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili o oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi. Le disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. Tuttavia, in considerazione della ratio della novella che permette, ai soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche i docenti ed i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019, hanno la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, laddove gli stessi possano dimostrare la residenza fiscale all’estero per i due periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni internazionali.