Agenzia delle Entrate - Risposta n. 483 del 19 ottobre 2020 Con la risposta n. 483 del 19 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di conferimento di partecipazione. Il Decreto Crescita, DL n. 34 del 2019, ha introdotto il nuovo comma 2-bis nell'articolo 177 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), norma contenente disposizioni sul regime fiscale degli scambi di partecipazioni. In particolare, così si interviene sulla disciplina fiscale dello scambio di partecipazioni, ossia lo scambio realizzato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce o integra il controllo di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1 del codice civile, della società le cui quote partecipative sono "scambiate". Sul punto è stato precisato che la disposizione in commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (c.d. "regime a realizzo controllato"). In applicazione di tale criterio, le quote ricevute in cambio dal soggetto conferente, sono valutate, ai fini della determinazione del suo reddito, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria. Nel delineato quadro normativo si innesta la modifica apportata dall'articolo 11- bis del Decreto Crescita, con l'inserimento del comma 2-bis per cui quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 dell’art.177 citato trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: - le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, - le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle stesse è effettuata in una società interamente partecipata dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione al capitale o al patrimonio almeno superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Al riguardo, il riferimento al "conferente" porta a ritenere che la volontà del legislatore sia quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate. Nel regime delineato dall'articolo 177 del TUIR coesistono pertanto due discipline aventi presupposti ed ambiti di applicazione differenti essendo diversa la finalità: mentre nel comma 2 l'obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata (da valutare avuto riguardo alla posizione della conferitaria e non del/dei conferente/i), nelle operazioni riconducibili al comma 2-bis, viceversa, viene attribuita rilevanza all'oggetto del conferimento e al requisito del controllo totalitario della società conferitaria in capo al conferente. Quest'ultimo sostanzialmente "converte" una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, in ossequio al diverso obiettivo prefigurato dalla disposizione, ovvero favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente.