I costi per la cessione gratuita ai vip di capi di abbigliamento griffati, senza alcun obbligo giuridico di indossarli in manifestazioni pubbliche, devono qualificarsi come spese di rappresentanza a deducibilità limitata, mancando un nesso obiettivo con finalità promozionali e con l'aspettativa diretta di incremento delle vendite. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13100 del 30 giugno 2020. IL FATTO La società contribuente svolge attività nel settore dell'alta moda, anche tramite eventi con promozione e pubblicità del proprio marchio aziendale e della relativa immagine. A seguito di verifica generale avviata il 31 luglio e chiusa il 30 ottobre 2006 con notifica del processo verbale di constatazione, l'Ufficio notificava il 6 dicembre 2007 avviso di accertamento con ripresa a tassazione di spese ritenute indeducibili, alcune perché ritenute non inerenti, altre perché relative a spese sì sostenute, ma in diverso periodo di imposta, altre perché ritenute spese non effettivamente sostenute. Reagiva la contribuente ottenendo una rimodulazione del dovuto dalla CTP, cui seguiva l'appello dell'Ufficio e l'appello incidentale della stessa contribuente per i capi di propria soccombenza. La CTR ha preso in esame la distinzione fra spese di rappresentanza e spese di pubblicità, facendo proprio l'orientamento che guarda più all'attività di impresa che ai ricavi di impresa come criterio per determinare l'inerenza delle spese da portare a deduzione. In questo senso, individuate le somme per le quali non c'è (più) contestazione, la CTR ha espunto dalla ripresa a tassazione determinate somme perché da considerare spese di pubblicità o costi inerenti l'attività aziendale, mentre poi ha ritenuto non deducibili determinate altre spese perché ritenute costi relativi a servizi personali di sorveglianza, trucco e sicurezza riferibili non alla società. Concludeva rigettando l'appello dell'Ufficio, accogliendo l'appello incidentale della ricorrente e riformando parzialmente la sentenza di primo grado con determinazione dei maggiori ricavi aziendali. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. In definitiva, si ritiene che debbano farsi rientrare nelle spese di rappresentanza quelle effettuate senza che vi sia una diretta aspettativa di ritorno commerciale, e che vadano, invece, considerate spese di pubblicità o propaganda quelle altre sostenute per ottenere un incremento, più o meno immediato, della vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in certi contesti, anche temporali (Cass. 7803/2000). Il criterio discretivo va, dunque, individuato nella diversità, anche strategica, degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d'immagine ed il maggior prestigio nonché con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale. Inoltre, la Cassazione ha già avuto modo di precisare che "in applicazione del principio affermato dalla Corte per cui in tema d'irpeg, ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i costi sostenuti per la cessione gratuita a v.i.p. dei capi d'abbigliamento griffati di produzione del contribuente, senza alcun obbligo giuridico d'indossarli in manifestazioni pubbliche, integrano spese di rappresentanza, solo parzialmente deducibili e non di pubblicità o propaganda, interamente deducibili, mancando un collegamento obiettivo ed immediato con la promozione di un prodotto o di una produzione e con l'aspettativa diretta di un maggior ricavo".