Stop all’iscrizione a ruolo e alla derivata cartella contenente il reddito estero dichiarato per mero errore dal contribuente. Intanto il contribuente non voleva evadere alcun reddito estero se lo stesso è stato indicato in dichiarazione. Poi, comunque, la pretesa è infondata atteso che il contribuente ha provato che il reddito estero è stato già sottoposto a tassazione. Così ha deciso la Ctr Piemonte, sentenza n. 1376/1/18 (Presidente Garino, relatore Menghini). IL FATTO Un contribuente dal 2008 è lavoratore dipendente di un’azienda francese. Nel 2012 il contribuente comunica al Consolato Italiano la propria residenza francese e ottiene iscrizione all’Aire nel 2011, indica, nel modello Unico PF 2013 al rigo RC2, reddito estero per oltre 23mila euro, ma non indica nella dichiarazione la residenza estera. Ma l’Agenzia nel controllare l’Unico ritiene che le somme non sono state assoggettate a tassazione in Italia ed iscrive a ruolo una maggiore Irpef per oltre 15mila euro, notificato tramite il Concessionario con cartella nel dicembre 2015. Il contribuente si oppone alla pretesa con ricorso in Ctp. Il reddito estero è stato indicato per errore in dichiarazione e comunque risulta già assoggettato a tassazione in Francia come risulta da idonea documentazione. La Ctp dà ragione al contribuente con sentenza depositata nel febbraio 2017, sentenza però appellata dall’erario con impugnazione depositata nell’ottobre 2017. LA DECISIONE DELLA CTR PIEMONTE Da un lato vero è che il contribuente ha indicato al rigo RC2 del Modello Unico PF il reddito estero di lavoro dipendente. Ma ciò non giustifica la pretesa fiscale dato che il contribuente ha dimostrato: a) di aver percepito reddito estero già sottoposto a tassazione; b) che tale tipologia di reddito gli imponeva di aver la residenza nello Stato estero; c) aver chiesto e ottenuto, seppur tardivamente, l’iscrizione all’Aire. A maggior ragione, l’operato del fisco è errato se non prova che il contribuente è stato residente in Italia per un periodo superiore a 183 giorni, non potendo basare tale presunzione solo sulla circostanza che il contribuente abbia continuato a presentare le dichiarazioni fiscali in Italia, senza compilare il quadro relativo alla residenza estera.