Tutto pronto (o quasi) per la concreta fruibilità dell'incentivo contributivo in favore dei datori di lavoro - imprenditori e non, compresi, quindi, i titolari di studi professionali - che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del reddito di cittadinanza. Con il messaggio n. 4099/2019, l'INPS, sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 104 del 19 luglio 2019, ha reso noto che, entro il 15 novembre 2019, sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”. Quali sono gli adempimenti del datore di lavoro? Incentivo contributivo per chi assume i fruitori di reddito di cittadinanza L’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26/2019 prevede per il datore di lavoro che assuma, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del reddito di cittadinanza (Rdc), l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali: sia i contributi a proprio carico che quelli a carico del lavoratore, ma con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. A chi spetta l’incentivo L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (non si applica nei confronti della Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1.2 del D.Lgs n. 165/2001) a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la veste giuridica di “imprenditore”. L’incentivo, quindi, è fruibile anche compresi i datori di lavoro del settore agricolo e, per altro verso, anche dai titolari di studi professionali. Tipologie di rapporti di lavoro incentivati L’agevolazione si applica alle sole assunzioni a tempo pieno e indeterminato, salvo le ipotesi espressamente disciplinate dall’articolo 8 del D.Lgs n. 81/2015 nelle quali è possibile trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per gravi patologie per le quali residui una ridotta capacità lavorativa o, ancora, se il lavoratore manifesti la volontà di ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale. Lo sgravio contributivo inoltre si estende ai contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della l. n. 142/2001 e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. L’incentivo non è invece fruibile in caso di: - contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; - rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigenti; - prestazioni occasionali (articolo 54-bis del D.L. n. 50/17, introdotto dalla legge di conversione n. 96/17); - assunzioni di lavoratori domestici, seppure effettuate a tempo pieno e indeterminato. Requisiti aziendali Il diritto agli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: - l’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato; - l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo legale o contrattuale preesistente che violi il diritto di precedenza nelle assunzioni; - non siano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione; - l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. Inoltre, è richiesto il rispetto dei principi generali per la fruizione degli incentivi (articolo 31 del D.lgs n. 150/2015), della normativa sul collocamento dei disabili e della disciplina del “de minimis”, nonchè il possesso del DURC. Durata degli incentivi La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto ed è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo di 5 mensilità. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, contestualmente all’assunzione del beneficiario di Rdc, deve stipulare, presso il Centro per l’impiego, ove necessario, un patto di formazione con il quale garantisca al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. Inoltre, l’esonero può essere riconosciuto sole se il datore di lavoro comunichi la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL. Restituzione dell’incentivo fruito Il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito in caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc a meno che l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. Assunzione tramite un ente di formazione L’art. 8.2 del D.L. n. 4/19 4 prevede un altro incentivo, sempre di natura contributiva, se a collocare il beneficiario del reddito di cittadinanza presso un datore di lavoro privato con un contratto a tempo indeterminato sia un ente di formazione. Gli enti di formazione accreditati possono infatti stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del Rdc lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca. Il Patto può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Se l'assunzione del beneficiario del Rdc riguarda un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in forza del Patto, lo sgravio viene suddiviso a metà, tra l'Ente di formazione e il datore di lavoro che ha assunto il beneficiario del Rdc (con tetto mensile di 390 euro ciascuno). La durata dell’incentivo segue le regole generali, con una eccezione: il periodo minimo di fruizione è in 6 mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’Ente di formazione. Portale agevolazioni e procedura Con il messaggio n. 4099 del'8 novembre 2019, l’INPS ha annunciato che, entro il 15 novembre 2019, verrà pubblicato, sul Portale delle Agevolazioni dell’Istituto, il modulo per richiedere l’agevolazione contributiva in questione. Compilando il modulo (denominato “SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del D.L. n. 4/2019”), i datori di lavoro, oltre ad assicurarsi il riconoscimento dell’agevolazione potranno determinarne importo e durata. L’INPS, infatti, ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali: - verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL; - calcolerà importo e durata del beneficio spettante; - consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti de minimis. Operate le predette verifiche, l’INPS accoglierà la domanda del datore di lavoro elaborando contestualmente il piano di fruizione dell'incentivo. L’importo dell’incentivo riconosciuto dall'INPS rappresenta però solo l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive. Lo sgravio sarà infatti riconosciuto entro i limiti e massimali sopra descritti. Quindi, ogni datore di lavoro dovrà eventualmente riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell’importo ridotto nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time. Nella istanza dovrà essere poi indicato se l’assunzione è successiva all’intervento di un Ente Formatore (con conseguente fruizione dell’agevolazione in misura ridotta nei termini illustrati). A tale ultimo proposito, nel messaggio si informa che successivamente, verrà rilasciata una utility per consentire all'Ente di formazione di verificare l’ammontare dello sgravio spettante. L'INPS conclude illustrando le modalità di esposizione in UniEmens dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in misura piena e in misura ridotta per assunzione successiva all’intervento dell’Ente Formatore.