L'Aula di Montecitorio ha approvato nella seduta del 20 marzo, con 323 voti favorevoli e 247 contrari, la questione di fiducia al disegno di legge di conversione del D.L. n. 4/2019 che introduce reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione. Le modifiche si concentrano maggiormente sul Capo I del “Decretone”, che riguarda disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza (RdC); poche le modifiche al Capo II relativo a quota 100 e alle altre disposizioni pensionistiche. Reddito di cittadinanza A fronte delle modifiche introdotte, vengono fatte salve le richieste del RdC presentate in base alla disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione e i benefìci così riconosciuti verranno erogati per massimo 6 mesi, pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione. Requisiti Sono state introdotte ulteriori specifiche per quanto concerne i requisiti reddituali e patrimoniali da rispettare per poter beneficiare della nuova misura di sostegno al reddito. Così il valore dell’ISEE del nucleo familiare che deve essere inferiore a 9.360 euro, nel caso di nuclei familiari con componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora il genitore sia coniugato con persona diversa dall'altro genitore o abbia figli con persona diversa dall'altro genitore, verrà integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013). Sempre relativamente al requisito reddituale, viene modificata la scala di equivalenza che definisce quale sia il coefficiente per il quale deve essere moltiplicato l’importo di 6.000 euro in modo da determinare la soglia massima oltre cui il requisito non è rispettato. Il parametro è pari a 1 per il primo componente del nucleo e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 e decurtato di 0,4 nel caso di un componente disoccupato per dimissioni volontarie, tranne la giusta causa. È stato aggiunto l’innalzamento del coefficiente massimo da 2,1 a 2,2 nel caso di componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Ulteriore specifica è quella per cui il patrimonio immobiliare, definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, cui si deve far riferimento per verificare il rispetto della soglia di 30.000 euro è quello posseduto sia in Italia sia all’estero. Per quanto riguarda, poi, il patrimonio mobiliare, questo si deve attestare al di sotto di 6.000 euro, accresciuti di 2.000 euro per ogni componente successivo al primo, fino a massimo 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Questi massimali, incrementati di 5.000 euro per ogni componente disabile, saranno incrementati di 7.500 euro per ogni componente in condizione di grave disabilità e non autosufficiente. In riferimento al patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, l'eventuale variazione che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, se non già compresa nella DSU. Anche l’acquisizione di somme o valori superiori alle soglie previste, per donazione, successione o vincite, comporta la perdita dei requisiti e deve essere comunicata entro 15 giorni. Per quanto riguarda i requisiti, è stato approvato anche l“emendamento anti-Spada” per il quale il parametro della scala di equivalenza, che già non teneva conto dei componenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, non dovrà considerare neppure il componente sottoposto a misura cautelare o condannato per determinati delitti. La definizione di nucleo familiare rimanda a quanto definito dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, ma è stata aggiunta la specifica per la quale i componenti che fanno parte di un nucleo familiare come definito a fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continueranno a farne parte a fini ISEE se, anche a seguito di variazioni anagrafiche, continuino a risiedere nella medesima abitazione. Il RdC, già compatibile con la fruizione della NASpI, infine, è anche diventato compatibile con la DIS-COLL, indennità di disoccupazione per i lavoratori che hanno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Controlli e sanzioni Venendo, invece, al tema dei controlli, le informazioni su fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni dovranno essere comunicati entro 10 giorni lavorativi, e non più 5, dall’accertamento dell’evento da sanzionare. Per tutte le attività di controllo nei confronti dei beneficiari di RdC e per il monitoraggio delle attività di formazione, la Guardia di Finanza stipulerà delle apposite convenzioni con il Ministero del Lavoro per svolgere questi compiti nell’ambito delle ordinarie funzioni di Polizia economico-finanziaria. Per far fronte alle nuove attività, la Guardia di Finanza viene autorizzata, a partire dal 1.10.2019, ad assumere in via straordinaria 100 ispettori, mentre, per rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori di RdC che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, anche l'Arma dei Carabinieri, sempre a decorrere dal 1.10.2019, è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, 32 ispettori e 33 appuntati e carabinieri. Con l’introduzione del nuovo art. 7-ter si prevede, infine, la sospensione del RdC per il beneficiario o richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché al condannato con sentenza non definitiva per determinati delitti. La sospensione si applica anche al beneficiario o richiedente dichiarato latitante o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura o la sentenza di condanna non definitiva, o che ha dichiarato la latitanza, o dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione al quale il condannato si è sottratto e sono comunicati entro 15 giorni dalla loro adozione all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione potrà essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Il diritto al ripristino decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo. Coordinamento, monitoraggio e valutazione del RdC Per il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione del RdC, viene individuato come responsabile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per la valutazione della misura, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari (non più del 5%), all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale a cui somministrare questionari di valutazione. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del Lavoro a disposizione del quale sono anche messe da parte di INPS, ANPAL e MIUR informazioni sulla condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative e le prestazioni economiche e sociali. Una volta entrata a pieno regime la misura del RdC, i dati individuali, resi anonimi, potranno essere messi a disposizione di università ed enti di ricerca, a scopi di ricerca e valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del Lavoro. Per il coordinamento viene istituito un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico responsabile del monitoraggio e della predisposizione del rapporto annuale sull’attuazione del RdC e della relativa valutazione, che dovrà anche favorire la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche con atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei Centri per l'impiego, predisporre protocolli formativi e operativi e identificare gli ambiti territoriali lavorativi e sociali con particolari criticità nell'attuazione del RdC, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnalando gli stessi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, dovrà sostenere interventi di tutoraggio. Per agevolare l'attuazione del RdC, è costituita anche una cabina di regia, organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, presieduta dal Ministro del Lavoro e composta dai componenti della Rete dei servizi e degli interventi sociali, dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'INPS. Questa opererà secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro, consultando periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Potenziamento Centri per l’impiego Con decreto del Ministro del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, verrà adottato un Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di durata triennale e aggiornato annualmente. Questo dovrà individuare degli standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, oltre a obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro a favore dei beneficiari del RdC. Per garantire l'avvio e il funzionamento del RdC nelle fasi iniziali, sono previste azioni di sistema a livello centrale e azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le stesse, da parte del Ministero del Lavoro e dell'ANPAL. Le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane possono assumere dal 2020 fino a 3.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, e dal 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione di quelle reclutate con procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato. Pensione di cittadinanza La pensione di cittadinanza (PdC) viene riconosciuta, non più solo ai nuclei familiari composti esclusivamente da componenti di età pari o superiore a 67 anni, ma anche al componente o ai componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita, che convivono esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, di età inferiore al requisito anagrafico di cui sopra. La PdC potrà essere, poi, erogata con modalità ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, tra cui la liquidazione in contanti. Le modalità attuative di questa modifica vengono, però, rimandate ad un successivo decreto.> Patto per il Lavoro e Patto per l’inclusione sociale Passando all’art. 4 che definisce le caratteristiche e le modalità di attuazione del Patto per il Lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, è stata riconosciuta al disabile interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che dovrà tener conto delle specifiche condizioni e necessità. I componenti maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, sono tenuti agli obblighi connessi alla stipula dei due Patti. Sono stati modificati i requisitidei quali i componenti dei nuclei familiari beneficiari devono essere in possesso per essere convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio presso il Centro per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti: a) assenza di occupazione da non più di 2 anni; b) beneficiario di NASpI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno; c) sottoscrizione negli ultimi 2 anni di un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego; d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato. Viene meno, quindi, l’età anagrafica inferiore a 26 anni, mentre è introdotta ex novo la lettera d). Inoltre, tramite la piattaforma online, vengono resi noti ai Centri per l’impiego i beneficiari del RdC maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui sopra e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza, e l'elenco dei beneficiari del Rdc componenti dei nuclei familiari dei soggetti che rispettano i requisiti di cui sopra e che abbiano reso Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) per essere convocati entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio. Qualora la DID non fosse stata resa, verrà presentata durante il primo incontro presso il Centro per l’impiego, sede in cui verranno anche individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi legati ai Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale. Qualora l'operatore del Centro per l'impiego dovesse ravvisare che nel nucleo familiare dei beneficiari sono presenti criticità per le quali è difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, il richiedente verrà inviato ai servizi competenti per il contrasto della povertà dei Comuni. È stato, infine, introdotto il comma 15-quater, sempre all’art. 4, ai sensi del quale, solo ai fini del decreto in esame, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR. Quota 100: misure di contrasto alle uscite nel pubblico impiego Per quanto riguarda il Capo II, il numero di emendamenti approvati è notevolmente inferiore e si concentra soprattutto sulle modalità con cui far fronte alle eventuali “scoperture” di personale dovute all’accesso a pensione in Quota 100 nel settore pubblicodefinendo le modalità di reclutamento del personale degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del Sistema Sanitario Nazionale. Per far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione di Quota 100 e assicurarne la funzionalità, per il 2019 è autorizzato il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali mediante concorsi pubblici, da svolgersi anche come concorso unico su richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri che ne assicura priorità di svolgimento con modalità semplificate, per quanto riguarda: a) nomina e composizione della commissione, con costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; b) tipologia e modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo: - facoltà di prevedere una prova preselettiva se le domande di partecipazione al concorso sono superiori a 3 volte il numero dei posti banditi; - possibilità di prove preselettive a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; - forme semplificate di svolgimento delle prove scritte; - per i profili tecnici prove pratiche in aggiunta o in sostituzione di quelle scritte; - svolgimento e correzione delle prove con l'ausilio di sistemi informatici e/o telematici; - valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali in caso di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami; - attribuzione singolarmente o per categoria di titoli di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile; c) formazione delle graduatorie, i candidati appartenenti a categorie protette che hanno conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. Il Ministero per i beni e le attività culturali è anche autorizzato, dal 15.07.2019, a assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità. Gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale, invece, potranno assumere le figure professionali necessarie, anche tenendo conto delle cessazioni di personale in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza. Riscatto laurea In ultimo, è stata approvata la proposta di permettere l’accesso al riscatto light del corso di studi a tutti e non più solo a coloro che hanno meno di 45 anni. I contributi così riscattati saranno parificati a quelli relativi ai periodi di lavoro e l’accredito della contribuzione, con i relativi effetti, verrà eseguito dall’INPS alla data del saldo dell’onere. È utile ricordare che il riscatto light sarà costituito da un contributo da versare per ogni anno oggetto di riscatto che corrisponderà al livello minimo imponibile annuo del reddito soggetto ad imposizione della Gestione INPS Artigiani e Commercianti (legge n. 233/1990), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO, vigente al momento della presentazione della domanda, come accade nel caso di domanda di riscatto presentata da chi non risulta iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e sia inoccupato. Il costo del riscatto sarà quindi pari a circa 5.200 euro.<