Dalla lettura dell’art. 3 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, contenente “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, si deduce la compatibilità del reddito di cittadinanza con lo svolgimento di attività lavorativa anche se iniziata nel corso del godimento del beneficio. Nello specifico il comma 8 del citato art. 3 prevede che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Reddito di cittadinanza, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80%, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non sia ordinariamente recepito nell'ISEE per l’intera annualità. Come viene desunto il reddito di lavoro Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie che, dal mese di aprile 2019, contengono le informazioni relative alla retribuzione o al compenso percepiti. Tuttavia la comunicazione obbligatoria non è ritenuta di per sé sufficiente perché, per espressa previsione legislativa, spetta al percettore del reddito di cittadinanza comunicare all’INPS l’avvio dell'attività di lavoro dipendente secondo modalità definite dall'Istituto. L’INPS metterà l'informazione a disposizione delle piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei Comuni, in forma singola o associata. Qualora vengano avviati un’attività d’impresa o un lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, va fatta comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell’attività a pena di decadenza dal beneficio, sempre secondo modalità definite dall'Istituto, che metterà l'informazione a disposizione delle piattaforme succitate. In tal caso il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività e deve essere comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. Il beneficio sarà successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente. A titolo di incentivo (per incentivare i soggetti a rispettare la norma?) il beneficiario continuerà a fruire senza variazioni del RdC per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata stabilita per legge. Da notare che tale beneficio non è cumulabile con il beneficio riconosciuto ai beneficiari del RdC che avvieranno un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, pari a 6 mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili. Il modello INPS Posto che il D.L. n. 4/2019 prevede l’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti che fanno parte di nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza, in caso di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto o sull’importo del beneficio spettante, l’INPS ha messo a disposizione sul proprio portale il modello SR181 RdC/PdC – Com Esteso che va trasmesso all’Istituto entro 30 giorni dall’evento, pena la decadenza del beneficio. Nello specifico, il modello in questione va utilizzato per comunicare le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, intervenute in corso di fruizione del RdC. Come si legge nel modello, occorre comunicare il reddito previsto per l’anno solare di avvio dell’attività. Nel solo caso di attività autonome o d’impresa la comunicazione concerne l’avvio dell’attività di lavoro e dovrà essere rinnovata trimestralmente entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre. Inoltre, per quanto concerne il reddito di lavoro dipendente, l’INPS ha chiarito che va comunicato il lordo previsto nell’anno solare di svolgimento dell’attività lavorativa che si desumerà dalle comunicazioni obbligatorie anche se, fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili l’importo andrà autodichiarato dal richiedente, anche ricavandolo dal contratto di lavoro. Non andranno, invece, dichiarati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile e lavoro accessorio. Decadenza dal RdC Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 4/2019 è disposta la decadenza dal RdC quando uno dei componenti il nucleo familiare non effettui le comunicazioni di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un’attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, o nel caso in cui effettui comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore. Ancora, la decadenza dal reddito di cittadinanza è disposta quando uno dei componenti il nucleo familiare venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni illustrate. Non è, invece, prevista la decadenza per la mancata comunicazione del reddito da lavoro dipendente, probabilmente perché lo stesso dovrebbe essere desunto dalle comunicazioni obbligatorie anche se, fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili, l’importo dovrà essere autodichiarato dal richiedente con il Modello INPS SR181 RdC/PdC – Com Esteso. Criticità per i datori di lavoro Con specifico riferimento al reddito di lavoro dipendente che dovrebbe essere desumibile dalle comunicazioni obbligatorie si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 489 del 10 gennaio 2014 ha chiarito che possono considerarsi meramente formali e quindi non sanzionabili, “tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento”. Nella nota si specifica che possano rientrare nell’ambito delle violazioni formali anche le violazioni relative alla indicazione, richiesta dalla modulistica, sulla “retribuzione/compenso” corrisposti al lavoratore. Quanto sopra perché tale elemento, oltre che difficilmente preventivabile ab initio, essendo evidentemente legato alle dinamiche del rapporto di lavoro (si pensi, a titolo esemplificativo allo svolgimento di lavoro straordinario), non può ritenersi essenziale ai fini sia del controllo circa la corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, più in generale, del monitoraggio del mercato del lavoro. Del resto nel modello UNILAV è richiesta altresì l’indicazione del contratto collettivo applicato che, già di per sé, garantisce la corretta applicazione dei contenuti di cui all’art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (convertito da legge n. 608/1996). La nota ministeriale conclude affermando che, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione del campo “retribuzione/compenso”, la stessa poteva essere effettuata in maniera indicativa. Orbene, quanto appena evidenziato si pone in contrasto con la desumibilità del reddito di lavoro dipendente dalle comunicazioni obbligatorie. D’altra parte – come a suo tempo già evidenziato da alcuni commentatori – nonostante il Ministero del Lavoro abbia chiarito il suo orientamento con la nota del 2014, diversi Centri per l’impiego sostengono, invece, che l’indicazione corretta di tale dato rivesta particolare valenza nei confronti dei lavoratori i quali, per effetto di una errata dichiarazione della retribuzione annua lorda, potrebbero perdere diritti e tutele previdenziali o vedersi riconosciuti diritti non spettanti. Alcuni Centri sono arrivati perfino a mettere per iscritto che l’indicazione dell’importo della retribuzione annua lorda previsto nella modulistica, equivale a dichiarazione sostitutiva di atto notorio con conseguente responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace. Infine, si fa presente che, nonostante nel modello INPS SR 181 sia specificato che fino a quando tali dati non saranno concretamente disponibili l’importo andrà autodichiarato dal richiedente, non è prevista la sanzione della perdita del reddito di cittadinanza in caso di mancata certificazione di tale dato ad opera del lavoratore. Alla luce delle criticità evidenziate si ritiene che urgano nuovi chiarimenti da parte degli organi competenti.