Con la risposta n. 196 del 10 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei redditi derivanti da investimenti peer to peer lending. La modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite di piattaforme di peer to peer lending (c.d. P2P Lending) è stata prevista dall'articolo 1, commi 43 e 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) al comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, disponendo che sono redditi di capitale «i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia». Il successivo comma 44 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2018, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori «operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l'aliquota prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». Tale ritenuta, attualmente stabilita nella misura del 26 per cento, trova applicazione a titolo d'imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending in presenza delle seguenti due condizioni: - la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa; - la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all'albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia. Chiarimenti sulle modalità di tassazione dei redditi percepiti da persone fisiche, non esercenti attività d'impresa, in relazione agli investimenti effettuati per il tramite delle predette piattaforme sono stati forniti dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione 25 settembre 2020, n. 56/E, nonché con le risposte ad interpello pubblicate il 9 giugno 2020, n. 168 e l'8 ottobre 2021, n. 687. In tali documenti di prassi è stato chiarito che il gestore della piattaforma che non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all'albo ai sensi dell'articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d'Italia, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir. In caso di inapplicabilità della disciplina fiscale di cui ai commi 43 e 44 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, in assenza dei requisiti illustrati, nella citata risoluzione n. 56/E del 2020 è stato, altresì, precisato che, con riferimento agli investimenti effettuati su piattaforme di P2P Lending gestite da società non rientranti tra i soggetti di cui alla citata lettera d-bis), si ritiene applicabile la disciplina prevista per «gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti» di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di P2P Lending risulta riconducibile, in generale, al contratto di mutuo così come definito dall'articolo 1813 del codice civile.