Per il recupero dei crediti IVA in sofferenza si prospettano tempi rapidi. E’ quanto emerge dall’art. 90 della bozza del decreto Agosto, che dovrebbe approdare al prossimo Consiglio dei Ministri. L’art. 90 riscrive la formulazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e dispone che la nota di variazione in diminuzione potrà essere emessa sino dall’apertura della procedura concorsuale, senza dover attender l’esito della stessa, salvo effettuare poi una rettifica di segno contrario in relazione all’importo del credito che dovesse essere soddisfatto. Inoltre, per i crediti di modesta entità (€ 2.500 e € 5.000) l’IVA potrà essere recuperata dopo sei mesi dalla scadenza di pagamento, indipendentemente dall’avvio di procedure esecutive o concorsuali. La norma già esisteva … Non si tratta di fatto di una novità in termini assoluti, ma del “ripescaggio” di una norma introdotta dalla legge di Bilancio 2016, ma che di fatto non è mai stata applicata, essendo stata abrogata dalla legge di Bilancio 2017 ancor prima che entrasse in vigore. Nel frattempo, la Corte di giustizia UE, chiamata in causa dai giudici tributari di Siracusa, con la sentenza del 23 novembre 2017, C-246/16, ha di fatto censurato la normativa italiana, dichiarando che l’art. 90 della direttiva IVA, in materia di riduzione della base imponibile (e dell’imposta), deve essere interpretato nel senso che «uno stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’IVA all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni». ... cosa prevede La riforma del dettato dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 era attesa dagli operatori del settore, soprattutto in questo periodo in cui l’economia nazionale è stata significativamente impattata in negativo dall’epidemia sanitaria da COVID-19. E così, a sorpresa (una gradita sorpresa) il legislatore di agosto ha finalmente messo mano al dettato dell’art. 26, disponendo quanto segue. Mediante l’inserimento del nuovo comma 4 dell’art. 26 è stato disposto che il contribuente può emettere nota di credito anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: a) a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale, oppure dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione di un piano attestato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 182-bis e 67 della legge fallimentare b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose c) in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Da quanto detto emerge che: a) in presenza di cessionari assoggettati a procedure concorsuali, non occorrerà più attendere la loro conclusione, dato che sarà sufficiente l’apertura delle stesse; b) l’emissione delle note di credito avverrà decorso il periodo di 6 mesi dalla data prevista per la scadenza del pagamento - e quindi senza che il cessionario sia sottoposto a procedure concorsuali nel caso di crediti di modesta entità, che è individuata nella misura di: - euro 5.000 per le imprese di rilevante dimensione - ossia per le imprese che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro; - euro 2.5000 per le altre imprese. Conseguenze operative In questo modo, quindi viene uniformata disciplina del recupero dell’IVA con quella dettata dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. ai fini delle imposte sul reddito. Il che, in termini operativi, si traduce nella coincidenza temporale tra la deduzione ai fini delle imposte sui redditi delle perdite su crediti e il recupero dell’imposta (IVA) non incassata. In parallelo con l’anticipazione della facoltà di effettuare la variazione in diminuzione, viene disposto che nel caso in cui il corrispettivo venisse successivamente pagato, in tutto o in parte, il cedente/prestatore che avesse già provveduto alla variazione dovrebbe neutralizzarla mediante una rettifica in aumento, onde rendersi nuovamente debitore dell’imposta. Inoltre, modificando il comma 5 dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 viene stabilito, inserendo un secondo periodo, che il destinatario della nota di variazione in diminuzione non deve operare una nota di variazione in aumento solamente nel caso delle procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a), del “nuovo” art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Nelle altre ipotesi di mancato pagamento, quindi, il cessionario/committente che riceve la nota di variazione in diminuzione sarà tenuto a rendersi debitore dell’imposta recuperata dall’emittente, ovviamente se e nella misura in cui abbia, a suo tempo, esercitato il diritto alla detrazione, secondo i principi generali. Decorrenza della nuova norma Quanto alla decorrenza, viene previsto che le disposizioni di cui all’art. 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.