Agenzia delle Entrate - Risposta n. 242 del 5 agosto 2020 L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 242 del 5 agosto 2020 riguardante la valutazione anti-abuso delle cessione di partecipazioni previamente rivalutate ad una società di nuova costituzione. Occorre evidenziare che nell’ipotedi di recesso c.d. "tipico", attuato cioè tramite l'annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta in proporzione del patrimonio sociale e tenuto conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale. Nell'ipotesi, invece, di recesso c.d. "atipico", che si attua mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain). Inoltre, come già chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 22 aprile 2005, il valore delle partecipazioni "rideterminato" è utilizzabile in occasione del recesso atipico, mentre non può essere utilizzato in caso di recesso tipico, in quanto le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Pertanto se la cessione delle partecipazioni, previamente rivalutate, detenute dai soci uscenti è una operazione fisiologica per la fuoriuscita definitiva dalla compagine sociale da parte dei soci uscenti, non si integra alcun vantaggio fiscale indebito. Infatti nella libera scelta dei soci uscenti recedere dalla società mediante il recesso atipico.