Sono molte le novità dettate dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 in materia di reati tributari. Da ultimo anche in tema di ravvedimento operoso. Era molto controversa la possibilità di integrare le dichiarazioni fiscali per rimuovere anche i profili penali dell’infedeltà e della fraudolenza tributaria, ancorché non si rinvenissero disposizioni fiscali che disciplinano il ravvedimento e l’integrazione delle dichiarazioni che facessero rilevare reali ragioni ostative a ciò anche in ipotesi di condotte fraudolente. Ampliata la platea dei reati non punibili Ora, però, l’intervento legislativo introduce la lettera q-bis) nell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, ampliando la platea dei reati non punibili ricomprendendovi, in caso di integrale pagamento del debito, anche le fatture per operazioni inesistenti e confermando la possibilità di fruire del ravvedimento operoso per sanare le violazioni fiscali amministrative derivanti dall’utilizzo delle medesime. L’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 consente la non punibilità di alcuni reati tributari a fronte del tempestivo pagamento del debito tributario e, in particolare, al comma 2 si prevede la non punibilità dei reati di dichiarazione infedele (art. 4) e omessa dichiarazione (arti. 5) se i debiti tributari (comprese sanzioni e interessi), sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, purché ciò avvenga prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o penale. Ora si aggiunge, tra i reati che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico, anche il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), reati che, a dire del Fisco e per la loro intrinseca gravità, erano soggette, in caso di versamento integrale del dovuto, solo a una riduzione di pena (art. 13-bis) e che ora invece diventano non più punibili tramite un pagamento integrale del debito tributario assistito da volontaria resipiscenza, vale a dire mediante un pentimento antecedente la conoscenza di avvio di accessi o ispezioni. Accesso ampio al ravvedimento operoso A questo punto sarà ben possibile usufruire anche del ravvedimento operoso per sanare la violazione fiscale derivante dalla deduzione di costi e/o dalla detrazione dell’IVA su fatture inesistenti, con buona pace dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (circolare n. 180/1998 e incontri con stampa specializzata) che avevano escluso tale possibilità strumentalizzando il concetto di “errore od omissione” rilevante ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e coniando così una inesistente nozione di comportamento connotato da intrinseca antigiuridicità. Peraltro, la questione era stata affrontata (e risolta) anche dalla Corte di cassazione (sentenza n. 5448/2018) che, con una puntuale ricostruzione dell’evoluzione normativa del D.Lgs. n. 74/2000, aveva già riconosciuto la legittimità dell’accesso al ravvedimento ai fini del riconoscimento dei benefici penali, concludendo che tale istituto doveva avere rilevanza anche per il citato reato di cui all’art. 2. In questo strano Paese, però, a volte c’è bisogno di una legge per costringere l’Amministrazione finanziaria ad applicare la legge, o a interpretarla in senso conforme all’evidenza normativa.