L'istituto del ravvedimento operoso apre le porte a tutti i tributi. A disporlo è la norma del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 che prevede, nello specifico, la soppressione della disposizione che limita l’applicazione delle sanzioni ridotte nella disciplina del ravvedimento operoso. La novità, introdotta in sede referente, durante l'iter per la conversione in legge del D.L. n. 124/2019, ha disposto che le riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, possono essere estese anche con riferimento ai tributi doganali e alle accise e potranno essere fruite per regolarizzare tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. Si amplia, dunque, l’ambito operativo del ravvedimento operoso e ci sarà spazio per inserire in delega e, dunque, regolarizzare il pagamento di tutti i tributi pagando le sanzioni ridotte ricorrendo alla disciplina introdotta dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997. Come regolarizzare le irregolarità L'istituto del ravvedimento consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e di "sanare" altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La regolarizzazione può avvenire effettuando spontaneamente il versamento: - dell’imposta dovuta; - degli interessi, calcolati al tasso legale annuo, a decorrere dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato; - della sanzione in misura ridotta. Una disciplina in continuo restyling La disciplina del ravvedimento è stata oggetto di restyling da tempo, dalle tante modifiche per eliminare i previgenti vincoli temporali per usufruire del ravvedimento operoso, introdotte con la legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) alle novità sulle sanzioni per ritardati e omessi versamenti disposte dal D.Lgs. n. 158/2015. Adesso un'importante novità è stata introdotta dall'art. 10-bis del decreto fiscale 2020, che cambia le regole del ravvedimento con specifico riferimento alle sanzioni. Attualmente il contribuente che vuole sanare la propria posizione con il fisco ricorrendo al ravvedimento operoso, a seconda dei casi, può fruire di uno sconto in termini di sanzioni e pagare, rispetto al minimo delle sanzioni, una misura ridotta delle stesse. Nota bene Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la normativa vigente inibisce il ravvedimento solo in caso di notifica di atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia, la sanzione è ridotta solo se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.In ogni caso il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. Ravvedimento anche per IMU e TASI Con le novità introdotte dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, si ampliano da un lato la possibilità di ravvedersi con riferimento a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali e, dall'altro, alcune riduzioni sanzionatorie, in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso utilizzato per regolarizzare i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, e quelli doganali e per le accise. In particolare, per effetto del nuovo art. 10-bis del decreto fiscale (che abroga il comma 1-bis dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), si potrà fruire delle sanzioni ridotte anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. La norma oggetto di abrogazione disponeva l’applicazione delle sanzioni ridotte ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e ai tributi doganali e alle accise, amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli. L'Amministrazione finanziaria cambia rotta abrogando la norma citata e offre la possibilità, ove il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso, di applicare l'istituto a maglie più larghe cioè per sanare tutti i tributi sopra dettagliati fruendo di alcune riduzioni sanzionatorie già previste in correlazione a specifiche circostanze di legge. In pratica, con le novità in commento il contribuente potrà sanare la propria posizione dinnanzi all'Amministrazione finanziaria usufruendo per tutti i tributi della riduzione delle sanzioni nella misura di un settimo, un sesto e un quinto del minimo, in precedenza riservate solo a alcuni tributi. Al via dunque la regolarizzazione con sanzioni ridotte anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle entrate e ai tributi doganali e alle accise, inclusi quelli regionali e locali. La Tabella n. 1 esemplifica i casi di legge in cui sono fruibili le sanzioni ridotte oggetto della presente disamina. Tabella n. 1 Sanzione ridotta Art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 Termine e tipo regolarizzazione 1/7 del minimo comma 1, lettera b-bis Per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, effettuate entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore 1/6 del minimo comma 1, lettera b-ter Per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore 1/5 del minimo comma 1, lettera b-quater Per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale Per effetto delle novità, dunque, ci sarà più spazio per ricorrere al ravvedimento e, cosa non da poco, considerato che l'ambito operativo per rimediare si amplia accogliendo sotto la propria ala anche i tributi locali, sono invogliati i ritardatari che vogliono regolarizzare la propria posizione anche con riferimento a IMU e TASI. Sempre in materia di ravvedimento e propedeutico al calcolo delle somme da pagare con il modello F24, si ricorda che con D.M. 12 dicembre 2019 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato - con decorrenza dal 1° gennaio 2020 - la misura del saggio degli interessi legali allo 0,05% in ragione d’anno.