La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza del 1° febbraio 2019, si è pronunciata in materia al rapporto di agenzia di un promotore finanziario sospeso dalla propria attività. IL FATTO Nel caso specifico, nel giugno 2014, la Preponente riscontrava, nello svolgimento dell'attività lavorativa del Promotore, alcune anomalie nella gestione dei clienti e, pertanto, lo sospendeva dal prestare attività, al fine di tutelare i propri potenziali clienti. Nel settembre 2014, posto il perdurare della sospensione, il Promotore recedeva per giusta causa dal rapporto e, successivamente, agiva contro la Società avanti il Tribunale di Perugia per vedere accertata la fondatezza del proprio recesso ed ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, delle indennità di fine rapporto, delle differenze provvigionali maturate, nonché del risarcimento del danno alla salute causato dalla condotta della Società. Il Tribunale dichiarava la legittimità della condotta del Promotore finanziario e condannava la Società al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e delle provvigioni arretrate (le ulteriori domande venivano rigettate per mancanza di supporti probatori). LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA Proposto appello avanti la Corte di Perugia, la sentenza di primo grado veniva riformata, con la pronuncia in commento, relativamente all'importo delle provvigioni arretrate. Ad avviso della Corte d'Appello, infatti, la condotta del Promotore, sebbene contraria ai doveri di buona fede e correttezza, non avrebbe potuto comportare una sospensione dalla prestazione senza un termine prefissato: in particolare, secondo il Collegio, l'inadempimento della Preponente non era da ricondurre nell'aver disposto la sospensione, ma nell'averla mantenuta senza ragione e per un tempo prolungato. Ne, al riguardo, rileva che per l'agente fosse stata più favorevole la sospensione rispetto ad un recesso per giusta causa ad opera della Società. L'Agente, pertanto, dopo tre mesi di sospensione dalla prestazione, aveva lecitamente receduto per giusta causa dal contratto, in quanto il reiterato rifiuto di far svolgere la prestazione al Promotore, aveva reso intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche alla luce del contratto di agenzia quale monomandatario. La Corte d'Appello di Perugia ha, quindi, concluso che la sospensione dallo svolgimento della prestazione per un promotore finanziario può essere ritenuta legittima solo ove non superi il tempo strettamente necessario alla Preponente per effettuare gli accertamenti e le valutazioni del caso. Trascorso tale lasso temporale, la condotta della Proponente può giustificare il recesso per giusta causa da parte dell'Agente.