In base al decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 2 luglio 2024 il termine per la presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto del 3 giugno 2024, è fissato al 20 settembre 2024, ma solo per il rapporto riferito al biennio 2022-2023. Chi deve inviare il rapporto biennale L’obbligo di redigere un rapporto biennale interessa le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, le aziende al di sotto di tale soglia possono redigere il rapporto su base volontaria, volendo - per esempio - acquisire vantaggi per la partecipazione a gare pubbliche di appalto. Il modello telematico per la redazione del rapporto è disponibile per la compilazione sul portale web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso Ministero del lavoro ha pubblicato il 3 luglio il seguente avviso: “Si informa che, al fine di consentire a tutti gli attori di poter accedere alla piattaforma in modo efficace, attese le modifiche introdotte dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 giugno 2024, adottato di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, con Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023, inizialmente fissato al 15 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del summenzionato Decreto del 3 giugno 2024, è differito al 20 settembre 2024.” Per le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto deve fornire la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021. Le aziende pubbliche e private che al 31 dicembre del secondo anno del biennio occupavano oltre 50 dipendenti sono tenute all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti. Le FAQ del Ministero del Lavoro per la compilazione del modello Nel sito del Ministero del Lavoro - sezione URP ON LINE - sono pubblicate alcune FAQ che forniscono indicazioni per la compilazione del modello, fra cui: - nella tabella 2.1, relativa agli occupati al 31 dicembre 2023, i dipendenti devono essere classificati in base alla categoria professionale in cui risultano inquadrati a tale data. Gli eventuali passaggi di categoria avvenuti nel corso dell’anno sono da indicare separatamente nella tabella 2.4.; - i lavoratori distaccati, sia a livello nazionale che internazionale, devono essere computati sia dalla società distaccante che da quella distaccataria; - le ore lavorate devono essere indicate distinguendo tra ore normali e straordinarie, ma escludendo quelle dei lavoratori somministrati, poiché non fanno parte della forza lavoro aziendale; - i lavoratori somministrati sono indicati nel rigo immediatamente precedente a quello delle ore lavorate nella tabella 2.3. e solo quelli impiegati al 31 dicembre 2023; - il monte retributivo lordo annuo include il TFR e i fringe benefit imponibili, da esporre distintamente tra le componenti accessorie. I benefit e gli strumenti di welfare aziendale devono essere indicati nella voce “Altro” della tabella 2.8.1 solo se concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale e previdenziale; - nelle tabelle 2.7 e 2.8 il monte retributivo annuo lordo va riferito ai dipendenti in forza al 31/12/2022 nella tabella 2.7 e a quelli in forza al 31/12/2023 nella tabella 2.8; - nella tabella 2.1 e 2.2 gli apprendisti devono essere inclusi tra gli operai o tra gli impiegati a seconda del livello di inquadramento; - se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze nella tab.2.4 deve essere indicato un solo trasferimento, va cioè conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti. E’ opportuno rammentare che la presentazione del rapporto periodico sul personale femminile e maschile non genera automaticamente alla certificazione della parità di genere che è rilasciata da organismi di certificazione accreditati al rilascio della certificazione in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022 a seguito della specifica richiesta delle imprese interessate. Mancata trasmissione e sanzioni La mancata trasmissione, protratta anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. n. 198/0226). L’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro.