Scade il 20 settembre il nuovo termine entro cui i datori di lavoro devono trasmettere il rapporto biennale contenente i dati relativi alla parità di genere per il biennio 2022-2023, attraverso il nuovo modello telematico semplificato e in parte precompilato. L’adempimento riguarda: - le aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti, obbligate alla trasmissione; - i datori di lavoro non obbligati, perché aventi organico inferiore a 50 dipendenti, che possono comunque scegliere di trasmettere il prospetto su base volontaria, anche ai fini dell’ottenimento della certificazione per la parità di genere. Proprio con riferimento al requisito dimensionale, in una FAQ pubblicata sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che occorre prendere in considerazione l’organico risultante al 31 dicembre del secondo anno del biennio (quest’anno, dunque, la data di riferimento è quella del 31 dicembre 2023). Dati da esporre nel prospetto Il rapporto deve esporre la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici che, distinto per genere, categoria professionale, livello di inquadramento e tipologia contrattuale, evidenzi il numero di lavoratori: - assunti nel corso dell'anno di riferimento; - coinvolti in attività di formazione professionale e le ore complessive dedicate a tale attività; - interessati da un passaggio di categoria, qualifica o livello o da altri fenomeni di mobilità; - il cui contratto individuale di lavoro sia stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato ovvero da tempo parziale a tempo pieno (e viceversa); - interessati dall'intervento di ammortizzatori sociali; - sottoposti a procedure di licenziamento collettivo o individuale; - coinvolti in procedure di prepensionamento e pensionamento. Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, ad indicare ulteriori informazioni quali l'importo della retribuzione complessiva corrisposta al lavoratore o alla lavoratrice (con l'indicazione degli elementi accessori, delle indennità, degli elementi premiali della retribuzione, dei bonus e di ogni altro elemento retributivo) ed il numero delle lavoratrici in stato di gravidanza. Chiarimenti sulla compilazione della sezione 2 Nella sezione 2 devono essere riportati i seguenti dati: - numero di occupati alle dipendenze, promossi e assunti per categoria professionale e livello di inquadramento, inclusi gli apprendisti, al 31 dicembre 2023; - mobilità tra le unità produttive, promozioni a categoria superiore, cessazioni e trasformazioni; - numero dei contratti registrati nel 2023, nonchè i lavoratori trasferiti da un'unità produttiva ad un'altra nel corso del 2023. Per quanto riguarda l’esposizione dei fringe benefit e dell’indennità di trasferta devono essere indicati solo i valori imponibili: le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere esposte in alcun campo. Nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze occorre riportare un solo trasferimento, conteggiando la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti. Nella Tabella 2.3, si devono indicare i lavoratori in somministrazione al 31/12 del secondo anno del biennio e non quelli occupati nell’anno 2023 e i lavoratori con accordi di lavoro agile di cui alla legge 81/2017 (art. 18 e ss.) attivi al 31 dicembre 2023 (a prescindere dal fatto che in tale data abbiano prestato lavoro in modalità agile). In caso di fusione o incorporazione di due o più aziende, l’obbligo di compilazione ricade in capo all’azienda risultante dalla fusione o incorporazione, posto che al 31 dicembre 2023 abbia più di 50 dipendenti: dovrà essere trasmesso un unico rapporto in cui indicare, nel campo note della Sezione 1, l’evento che ha determinato l’estinzione della preesistente società e i dati identificativi di quest’ultima. I lavoratori intermittenti devono essere computati per “teste”, indipendentemente dall'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco dell’anno di riferimento ai fini della determinazione dei 50 dipendenti (limite che obbliga il datore di lavoro alla redazione del rapporto biennale). Nelle tabelle 2.7 e 2.8 il monte retributivo annuo lordo va riferito ai dipendenti in forza al 31/12/2022 nella tabella 2.7 e a quelli in forza al 31 dicembre 2023 nella tabella 2.8. Nella tabella 2.1 e 2.2 gli apprendisti devono essere inclusi tra gli operai o tra gli impiegati a seconda del livello di inquadramento. Nota bene Tra le assunzioni non vanno indicati i tirocinanti poiché il tirocinio non è un rapporto di lavoro dipendente. Nella tabella 2.3, la riga "ORE LAVORATE" e la successiva "di cui ore di straordinario" è riferita alla totalità dei lavoratori dell'azienda dichiarati in forza al 31 dicembre 2023: se un lavoratore ha diversi eventi della stessa tipologia nel medesimo anno (es. più malattie figlio: un evento a gennaio, uno a marzo e uno a ottobre), l’evento dev’essere conteggiato un'unica volta. Nella tabella 2.3 “dipendenti in stato di gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es. aspettativa)” vanno considerati anche i dipendenti con le seguenti tipologie di assenze nel 2023: aspettativa non retribuita, aspettativa per motivi sindacali/funzione pubblica/seggi elettorali, riposi/permessi/congedi legge n. 104/1992 spettanti a dipendenti disabili, permessi/congedo straordinario legge n. 104/1992 spettanti per familiari disabili (diversi dai figli) del lavoratore, congedo matrimoniale e Congedo donne vittime di violenza. Per le aziende agricole soggette all’obbligo del rapporto biennale, vanno considerati tra i dipendenti in CIG anche gli operai agricoli assenti per CISOA (Cassa integrazione salariale operai agricoli). Infine, sempre nella Tabella 2.3 “Dipendenti in CIG”, vanno considerati tutti i dipendenti in forza al 31/12/2023 che abbiano fruito nel corso del 2023 di almeno un giorno di CIG. Nota bene Il rapporto deve essere redatto sia in relazione al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, sia in riferimento a ciascuna unità produttiva in cui siano impiegati più di 50 dipendenti. La scadenza ordinaria per il futuro resta comunque fissata al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria. Modalità di compilazione Per accedere all’applicazione “Rapporto pari opportunità” per la compilazione del rapporto periodico è necessario collegarsi al portale Servizi Lavoro e accedere tramite SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d’Identità Elettronica). Il processo di compilazione e finalizzazione del rapporto è identico per ogni sezione dell’applicativo. Ogni rapporto può trovarsi in uno degli stati seguenti: - in modifica: nel momento in cui viene creato ma mai finalizzato oppure se ripristinato dallo stato “Cancellato” oppure se è stato riportato in compilazione dallo stato “Inviato”; è possibile avere più rapporti nello stato “in Modifica” per un biennio relative ad una specifica azienda; - inviato: il rapporto è stato completato ed i dati sono disponibili per la consultazione degli operatori del Ministero. Tutti i rapporti che si trovano in questo stato non sono più modificabili. Per ogni Biennio può esistere un solo rapporto Inviato; - cancellato: tutti i rapporti cancellati possono essere ricercati ed eventualmente ripristinati utilizzando i filtri di ricerca (nello specifico nel filtro “Stato” selezionare “Cancellato”). Selezionando una voce nel campo “Biennio di riferimento”, l’utente sceglie per quale biennio procedere con la creazione del rapporto; se non viene selezionato nessun biennio di riferimento il sistema automaticamente imposta il biennio corrente. Selezionando il biennio 2022/2023, l’operatore ha la possibilità di scegliere se procedere con l’inserimento/compilazione di un nuovo rapporto: - in modalità manuale (tramite il tasto “Compila”); - in modalità precompilata: caricando il modello excel precedentemente compilato (tramite il tasto “Precompila da excel”), scaricabile dalla schermata principale dell’applicativo. Sanzioni Il Ministero sul proprio sito istituzionale pubblicherà sia l'elenco delle imprese che hanno trasmesso il rapporto che quello dei datori di lavoro che non hanno adempiuto a tale obbligo. La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, inoltre se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà alla veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.