Se la cartella di pagamento non viene notificata nelle mani del destinatario, è necessario il conseguente invio della raccomandata informativa, elemento essenziale per considerare valida la procedura notificatoria. Nonostante la disciplina in materia tributaria rinvii a quella civilistica, è previsto in ogni caso espressamente anche il suindicato adempimento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8700 dell’11 maggio 2020. IL FATTO Una Srl proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo di beni mobili registrati eccependo, tra l’altro, un vizio di notifica delle tre prodromiche cartelle contenti l’asserito credito indicato nel provvedimento impugnato. La CTP rigettava il ricorso, peraltro dichiarando il difetto di giurisdizione per la parte dei crediti non di natura tributaria indicati nel preavviso in questione. Anche la CTR dichiarava infondate tutte le doglianze della contribuente ed in particolare, quanto alle notifiche delle cartelle, riteneva rispettati tutti gli adempimenti previsti, nella specie, dall’art. 139 c.p.c.: le stesse dovevano considerarsi quindi valide ed efficaci, perché correttamente avvenute in un caso nelle mani del figlio convivente del legale rappresentante della Srl e negli altri due nelle mani di un impiegato addetto alla ricezione atti. La società riproponeva con il ricorso in Cassazione tutte le eccezioni esposte nei gradi di merito, in relazione ad una serie di vizi che a suo avviso avrebbero inficiato l’atto impugnato e la prodromica cartella, compreso quello sulla notifica per violazione degli artt. 26 e 60 Dpr 600/1973. Si costituiva, come nei precedenti gradi, l’Agente della Riscossione, confermando la regolarità del proprio operato, proponendo anche ricorso incidentale a mezzo del quale chiedeva la condanna alle spese di lite della Srl. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione riteneva fondato uno dei motivi del ricorso e, decidendo nel merito, accoglieva l’originaria domanda della contribuente. La disciplina della notifica in ambito tributario (art. 60 Dpr 600/1973), seppur rinvia a quella civilistica (art. 139 c.p.c.), richiede che ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona diversa dal destinatario, venga inviata una raccomandata informativa, da considerarsi adempimento essenziale. La CTR aveva pertanto errato nel ritenere tale elemento non necessario. Parimenti infondata è la difesa dell’Agente della Riscossione sul punto, essendo irrilevante il fatto che la notifica fosse stata consegnata all’addetto alla ricezione atti della società e al figlio del legale rappresentante della stessa. Se anche si volesse prendere in esame un’interpretazione estensiva del concetto di “destinatario”, al limite si poteva ricomprendere nella stessa, oltre al legale rappresentante dell’ente, anche i soggetti incaricati specificatamente al ritiro delle notifiche, in base al principio dell’immedesimazione organica. Anche in tal caso, comunque, nella specie vi sarebbe stata quantomeno la notifica al figlio del legale rappresentante che non poteva rientrare nella suindicata ipotesi. All’annullamento dell’originario atto impugnato ha seguito anche il rigetto del ricorso incidentale dell’Agente della Riscossione e la condanna di quest’ultimo alle spese di lite del giudizio di Cassazione.