La legge n. 26/2019 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 4/2019 che ha introdotto Quota 100. I primi quotisti hanno potuto accedere a trattamento pensionistico a partire dal 1° aprile 2019, mentre gli altri dovranno attendere il trascorrere della finestra mobile (trimestrale o semestrale). Negli ultimi mesi sono emersi molti punti di attenzione e necessità di chiarimenti da parte dell’INPS che, con il messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, ha cercato di rispondere a quesiti, anche di dettaglio, relativi all’applicazione specifica della norma. Specifiche categorie di lavoratori Non può accedere a Quota 100 chi, come ultima attività lavorativa, ha svolto quella di personale: - militare delle Forze armate; - delle Forze di polizia e polizia penitenziaria; - operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; - della Guardia di Finanza. La contribuzione maturata per servizio svolto con queste qualifiche può essere valorizzata per accedere a Quota 100 se l’ultima attività lavorativa non è stata svolta con lo status di militare o equiparato e non ha comportato la liquidazione di altro trattamento pensionistico. I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, concesso ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un'infermità durante il servizio di leva, o di una pensione di guerra potranno accedere a Quota 100 anche ricorrendo al cumulo contributivo. Opzione donna e requisito contributivo di 35 anni Come chiarito dall’INPS, per perfezionare il requisito contributivo di 35 anni per la pensione di anzianità cd opzione donna, non sono utili periodi di malattia e disoccupazione o equiparati. La contribuzione accreditata nei periodi di percezione della NASpI risulta utile per perfezionare il requisito contributivo di 38 anni, ma non quello di 35 anni utili per la pensione di anzianità. Se il soggetto ricorre al cumulo per accedere a Quota 100, si deve tener conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate per il requisito dei 35 anni di contributi al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati. Quota 100 e anzianità contributiva Per il computo dell’anzianità contributiva di 38 anni: - non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi; - la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5; - è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati. Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione Per esercitare la facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione Quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, si deve esercitare la facoltà di opzione in tutte le gestioni interessate al cumulo, oltre a possedere meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996. Titolari di indennità APE e APE sociale L’INPS con la circolare n. 100/2017 ha chiarito che “nelle ipotesi in cui il soggetto -beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Il titolare di APE sociale potrà conseguire la pensione in Quota 100, ma decadrà dalla percezione dell’indennità. Anche l’APE è incompatibile con la pensione in Quota 100. Se nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario fa domanda di Quota 100, l’INPS lo comunicherà all’istituto finanziatore che sospenderà l’erogazione dell’APE. Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda di pensione, l’INPS comunicherà all’Istituto finanziatore la data di decorrenza del trattamento pensionistico, inoltrando la proposta di integrazione contrattuale legata alla rideterminazione dell’inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. L’istituto finanziatore trasmette entro 15 giorni l’accettazione della proposta con il nuovo piano e l’importo della nuova rata di ammortamento. In caso di reiezione della domanda di pensione, l’istituto finanziatore, dopo comunicazione dell’INPS, riprende l’erogazione dell’APE con corresponsione delle mensilità sospese (circolare Inps n. 28/2018). Maturazione dei requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico Se l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, potrà conseguire la pensione in Quota 100. Marittimi I periodi di prolungamento sono utili per il requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione richiesto per il conseguimento di Quota 100. Le pensioni liquidate senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'AGO, sono riliquidate - a domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme dell’AGO. L'importo della pensione riliquidatanon può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa prestata successivamente alla riliquidazione saranno considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento. La norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione in Quota 100. Cessazione dell’attività di lavoro precedentemente alla presentazione della domanda Per la decorrenza della pensione per chi ha cessato l’attività di lavoro prima della presentazione della domanda, si fa riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (circolare Inps n. 11/2019). Chi ha risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione prima della domanda di pensione, mantiene lo status di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni. Il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per chi ha maturato i requisiti entro il 29.01.2019, dal 1.08.2019, e per chi perfeziona i requisiti dal 30.01.2019, trascorsi 6 mesi dalla maturazione e comunque non prima del 1.08.2019. Per i soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, la decorrenza della pensione è fissata al 1.04.2019, per chi ha maturato i requisiti entro il 31.12.2018, decorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti se successiva al 31.12.2018. La decorrenza è inframensile se liquidata a carico di una gestione esclusiva, o mensile se liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi. Soggetti titolari di pensione La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse dall'AGO e forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite da INPS, nonché dalla Gestione separata (ad es. Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento di Quota 100. Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro Per conseguire la pensione in Quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad es. non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad es. lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.